Il lavoro esamina due questioni che dividono dottrina e giurisprudenza nell’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. perché attengono alla capacità della norma di adeguarsi alle nuove sfide che il fenomeno criminale in esame pone: da una parte la nozione di “metodo mafioso” cui si ricollega la possibilità di applicare la fattispecie anche in contesti territoriali diversi da quelli originari (delocalizzazione), nonché a organizzazioni criminali non tradizionali, come le c.d. mafie straniere o autoctone; dall’altra parte la possibilità di concepire il concorso esterno in associazione mafiosa. In entrambi i casi si tratta di verificare se e in che limiti la norma regga al diffondersi del fenomeno mafioso, alle nuove forme che assume e alla sua infiltrazione nel mondo legale, ricordando che la mafia non solo utilizza l’attività di impresa come occasione e strumento per instaurare reti di relazioni, nella logica della reciprocità di favori, con esponenti (oltre del mondo economico-imprenditoriale) del mondo della politica, delle istituzioni e della pubblica amministrazione, ma che “il condizionamento o la gestione dell’attività imprenditoriali costituiscono per le mafie (almeno quelle italiane) strumento di potenziamento del loro “capitale sociale”: intendendo per tale – appunto – la rete sistemica di relazioni che le mafie sono solite intrattenere e sviluppare con i diversi settori della c.d. “società legale” e che storicamente, e fino ad oggi, rappresenta il loro punto di forza e la persistente ragione della loro specificità nel panorama criminale”
La fattispecie di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) dinanzi all'evolversi del fenomeno criminale
Maugeri Anna Maria
Writing – Review & Editing
2021-01-01
Abstract
Il lavoro esamina due questioni che dividono dottrina e giurisprudenza nell’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. perché attengono alla capacità della norma di adeguarsi alle nuove sfide che il fenomeno criminale in esame pone: da una parte la nozione di “metodo mafioso” cui si ricollega la possibilità di applicare la fattispecie anche in contesti territoriali diversi da quelli originari (delocalizzazione), nonché a organizzazioni criminali non tradizionali, come le c.d. mafie straniere o autoctone; dall’altra parte la possibilità di concepire il concorso esterno in associazione mafiosa. In entrambi i casi si tratta di verificare se e in che limiti la norma regga al diffondersi del fenomeno mafioso, alle nuove forme che assume e alla sua infiltrazione nel mondo legale, ricordando che la mafia non solo utilizza l’attività di impresa come occasione e strumento per instaurare reti di relazioni, nella logica della reciprocità di favori, con esponenti (oltre del mondo economico-imprenditoriale) del mondo della politica, delle istituzioni e della pubblica amministrazione, ma che “il condizionamento o la gestione dell’attività imprenditoriali costituiscono per le mafie (almeno quelle italiane) strumento di potenziamento del loro “capitale sociale”: intendendo per tale – appunto – la rete sistemica di relazioni che le mafie sono solite intrattenere e sviluppare con i diversi settori della c.d. “società legale” e che storicamente, e fino ad oggi, rappresenta il loro punto di forza e la persistente ragione della loro specificità nel panorama criminale”File | Dimensione | Formato | |
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