Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni - di natura decisiva - rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.

Il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi ex art. 270 c.p.p. Urge un cambio di prospettiva? (nota a Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2021, n. 36353)

mattia giangreco
2022-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni - di natura decisiva - rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/532020
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