Si analizzano i casi e le ragioni di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva, alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, nonché dell'orientamento della dottrina più accreditata sul tema. Ci si sofferma, in particolare, sulle esigenze alle quali dare priorità rispetto all'esecuzione della pena: il differimento della stessa viene disposto, infatti, nel rispetto dei principi costituzionali di umanità della pena (art. 27 comma terzo Cost.), di tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 comma secondo Cost.), oltre che della salute del condannato (art. 32 Cost.). A questa regola fa eccezione l’ipotesi in cui sussista il concreto pericolo della commissione di altri delitti. Particolare attenzione è rivolta poi al rapporto fra l’istituto in esame, quale beneficio di carattere temporaneo volto a concedere piena libertà al condannato, e la misura della detenzione domiciliare "umanitaria", finalizzata a far scontare subito la pena nella propria abitazione ovvero in un luogo di cura, riuscendo in questo modo a conciliare il rispetto delle condizioni di salute e familiari del soggetto con le richieste di difesa sociale. Ciò dimostra come, quanto meno negli ultimi anni, il rinvio dell'esecuzione della pena assuma un ruolo secondario e residuale.
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
Simona Tigano
2019-01-01
Abstract
Si analizzano i casi e le ragioni di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva, alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, nonché dell'orientamento della dottrina più accreditata sul tema. Ci si sofferma, in particolare, sulle esigenze alle quali dare priorità rispetto all'esecuzione della pena: il differimento della stessa viene disposto, infatti, nel rispetto dei principi costituzionali di umanità della pena (art. 27 comma terzo Cost.), di tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 comma secondo Cost.), oltre che della salute del condannato (art. 32 Cost.). A questa regola fa eccezione l’ipotesi in cui sussista il concreto pericolo della commissione di altri delitti. Particolare attenzione è rivolta poi al rapporto fra l’istituto in esame, quale beneficio di carattere temporaneo volto a concedere piena libertà al condannato, e la misura della detenzione domiciliare "umanitaria", finalizzata a far scontare subito la pena nella propria abitazione ovvero in un luogo di cura, riuscendo in questo modo a conciliare il rispetto delle condizioni di salute e familiari del soggetto con le richieste di difesa sociale. Ciò dimostra come, quanto meno negli ultimi anni, il rinvio dell'esecuzione della pena assuma un ruolo secondario e residuale.File | Dimensione | Formato | |
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