La sentenza n. 1081 della Sez. VI del Consiglio di Stato puo` inscriversi all’interno dell’ampia riflessione che ruota intorno al tema del tempo dell’azione amministrativa e dell’affidamento del cittadino. Si tratta di un aspetto che, nell’ambito dei rapporti tra amministrazione e cittadino, ha acquisito un’importanza via via crescente, coinvolgendo, pur nella sua specialita` , l’attivita` sanzionatoria della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato, superando l’assenza di un termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori, e basandosi sulle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151/2021, conferma l’illegittimita` dell’operato dell’Amministrazione che, a fronte del lungo tempo impiegato per irrogare la sanzione, non aveva addotto alcuna valida ragione giustificatrice. Le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, che convergono verso la definizione di termini decadenziali per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, risultano coerenti con la generale messa in discussione della inesauribilita` quale tratto caratterizzante il potere dell’amministrazione, e pongono all’attenzione i principi di collaborazione, trasparenza, buona fede e affidamento. Infine, il caso esaminato, nel confermare la complessita` del diritto amministrativo, conferma altresı` la relazione e lo scambio reciproco tra parte generale e parte speciale.
Sanzioni amministrative pecuniarie e tempestività dell'azione amministrativa. Nota a C.d.S., sez. VII, 14-2 -2022 n. 1081
laura maccarrone
2022-01-01
Abstract
La sentenza n. 1081 della Sez. VI del Consiglio di Stato puo` inscriversi all’interno dell’ampia riflessione che ruota intorno al tema del tempo dell’azione amministrativa e dell’affidamento del cittadino. Si tratta di un aspetto che, nell’ambito dei rapporti tra amministrazione e cittadino, ha acquisito un’importanza via via crescente, coinvolgendo, pur nella sua specialita` , l’attivita` sanzionatoria della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato, superando l’assenza di un termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori, e basandosi sulle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151/2021, conferma l’illegittimita` dell’operato dell’Amministrazione che, a fronte del lungo tempo impiegato per irrogare la sanzione, non aveva addotto alcuna valida ragione giustificatrice. Le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, che convergono verso la definizione di termini decadenziali per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, risultano coerenti con la generale messa in discussione della inesauribilita` quale tratto caratterizzante il potere dell’amministrazione, e pongono all’attenzione i principi di collaborazione, trasparenza, buona fede e affidamento. Infine, il caso esaminato, nel confermare la complessita` del diritto amministrativo, conferma altresı` la relazione e lo scambio reciproco tra parte generale e parte speciale.File | Dimensione | Formato | |
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