The following sentence of the Court of Appeal of Catania offers the opportunity to analyze the dynamics of the reception of the Cassation’s interpretation about public order impeding the enforcement of ecclesiastical sentences of matrimonial nullity. The case submitted to the scrutiny of the Italian judge concerned a declaration of nullity due to the unilateral exclusion of "bonum sacramenti". What emerges is the dialectic between the declared compliance with the teachings of the Court of Cassation and their critical reworking, so much so that, following the re-evaluation of the probative material offered by the parties, the Court of Catania came to recognize the enforceability of the provision of the ecclesiastical tribunal, on the basis of considerations pertaining to the specificity of the canonical order, the prohibition of re-examination on the merits and the distinction between statal and ecclesiastical order. I hypothesize that the conflicts that developed following the frequent overruling of the Supreme Court are, in practice, resolved by the judges of merit, who demonstrate a certain preference for the original criterion of the "greater availability" for the canonical order.

La sentenza della Corte d’Appello di Catania qui annotata offre l’occasione per analizzare le dinamiche di recezione dell’orientamento della Cassazione in tema di ordine pubblico ostativo alla delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Il caso sottoposto al vaglio del giudice italiano ha riguardato una pronunzia dichiarativa di nullità per esclusione unilaterale del bonum sacramenti. Ciò che emerge è la dialettica tra l’ossequio dichiarato ai dettami della giurisprudenza di legittimità e la loro rielaborazione critica, tanto che, all’esito della rivalutazione del materiale probatorio offerto dalle parti, la Corte catanese è giunta a riconoscere l’esecutorietà del provvedimento del tribunale ecclesiastico, sulla scorta di considerazioni attinenti alla specificità dell’ordinamento canonico, al divieto di riesame nel merito e alla distinzione tra ordini. Si può ipotizzare, dunque, che i conflitti sviluppatisi a seguito dei frequenti revirement della Suprema Corte siano, in via di fatto, risolti dai giudici di merito, i quali dimostrano ancora una certa preferenza per l’originario criterio della “maggiore disponibilità” nei confronti dell’ordinamento canonico.

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Miccichè, Andrea
2023-01-01

Abstract

The following sentence of the Court of Appeal of Catania offers the opportunity to analyze the dynamics of the reception of the Cassation’s interpretation about public order impeding the enforcement of ecclesiastical sentences of matrimonial nullity. The case submitted to the scrutiny of the Italian judge concerned a declaration of nullity due to the unilateral exclusion of "bonum sacramenti". What emerges is the dialectic between the declared compliance with the teachings of the Court of Cassation and their critical reworking, so much so that, following the re-evaluation of the probative material offered by the parties, the Court of Catania came to recognize the enforceability of the provision of the ecclesiastical tribunal, on the basis of considerations pertaining to the specificity of the canonical order, the prohibition of re-examination on the merits and the distinction between statal and ecclesiastical order. I hypothesize that the conflicts that developed following the frequent overruling of the Supreme Court are, in practice, resolved by the judges of merit, who demonstrate a certain preference for the original criterion of the "greater availability" for the canonical order.
2023
La sentenza della Corte d’Appello di Catania qui annotata offre l’occasione per analizzare le dinamiche di recezione dell’orientamento della Cassazione in tema di ordine pubblico ostativo alla delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Il caso sottoposto al vaglio del giudice italiano ha riguardato una pronunzia dichiarativa di nullità per esclusione unilaterale del bonum sacramenti. Ciò che emerge è la dialettica tra l’ossequio dichiarato ai dettami della giurisprudenza di legittimità e la loro rielaborazione critica, tanto che, all’esito della rivalutazione del materiale probatorio offerto dalle parti, la Corte catanese è giunta a riconoscere l’esecutorietà del provvedimento del tribunale ecclesiastico, sulla scorta di considerazioni attinenti alla specificità dell’ordinamento canonico, al divieto di riesame nel merito e alla distinzione tra ordini. Si può ipotizzare, dunque, che i conflitti sviluppatisi a seguito dei frequenti revirement della Suprema Corte siano, in via di fatto, risolti dai giudici di merito, i quali dimostrano ancora una certa preferenza per l’originario criterio della “maggiore disponibilità” nei confronti dell’ordinamento canonico.
Enforcement, ecclesiastical sentence of nullity, mental reservation, inquiry, public order
Delibazione, sentenza ecclesiastica, riserva mentale, istruttoria, ordine pubblico
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/568129
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