Il fenomeno della translatio iudicii, già noto nel caso di declinatoria per incompetenza, viene esteso per effetto dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 59 anche alle ipotesi di declinatoria in rito per difetto di giurisdizione. In tal modo il nostro legislatore ha inteso seguire un suggerimento proveniente dai massimi organi giurisdizionali. Nel contributo vengono infatti ricordate le due pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte costituzionale che nello stesso anno (2007) sono intervenute a favore di una estensione del meccanismo della translatio iudicii tra distinte giurisdizioni.L’art. 59 viene analizzato mettendo in evidenza gli elementi di criticità della disposizione, senza però trascurare ciò che di apprezzabile e chiaro vi è nella neo-introdotta disciplina delle decisioni sulle questioni di giurisdizione. Nel corso del lavoro viene esaminata la forma dell’atto di sanatoria da compiersi dopo la declinatoria di giurisdizione, forma su cui il legislatore non è stato preciso parlando prima di riproposizione della domanda, poi di riassunzione e prosecuzione del giudizio. Dunque viene considerato il termine per la continuazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, che consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al giudice privo di giurisdizione ed anche il mantenimento delle decadenze e delle preclusioni maturate nella prima tranche di giudizio. Una parte del lavoro è dedicata all’efficacia delle decisioni sulla questione di giurisdizione, nella nuova visione che l’art. 59 sembra prospettare, e viene considerata anche la sorte dei provvedimenti cautelari resi dal giudice carente di giurisdizione.

La translatio iudicii per difetto di giurisdizione dopo la legge 18 giugno 2009 n. 69

MARINO, CONCETTA MARIA
2010-01-01

Abstract

Il fenomeno della translatio iudicii, già noto nel caso di declinatoria per incompetenza, viene esteso per effetto dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 59 anche alle ipotesi di declinatoria in rito per difetto di giurisdizione. In tal modo il nostro legislatore ha inteso seguire un suggerimento proveniente dai massimi organi giurisdizionali. Nel contributo vengono infatti ricordate le due pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte costituzionale che nello stesso anno (2007) sono intervenute a favore di una estensione del meccanismo della translatio iudicii tra distinte giurisdizioni.L’art. 59 viene analizzato mettendo in evidenza gli elementi di criticità della disposizione, senza però trascurare ciò che di apprezzabile e chiaro vi è nella neo-introdotta disciplina delle decisioni sulle questioni di giurisdizione. Nel corso del lavoro viene esaminata la forma dell’atto di sanatoria da compiersi dopo la declinatoria di giurisdizione, forma su cui il legislatore non è stato preciso parlando prima di riproposizione della domanda, poi di riassunzione e prosecuzione del giudizio. Dunque viene considerato il termine per la continuazione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, che consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al giudice privo di giurisdizione ed anche il mantenimento delle decadenze e delle preclusioni maturate nella prima tranche di giudizio. Una parte del lavoro è dedicata all’efficacia delle decisioni sulla questione di giurisdizione, nella nuova visione che l’art. 59 sembra prospettare, e viene considerata anche la sorte dei provvedimenti cautelari resi dal giudice carente di giurisdizione.
2010
978-88-348-1628-8
translatio iudicii; difetto; giurisdizione
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