l mio intervento mira ad una rivisitazione delle fonti antiche e delle principali teorie dei moderni concernenti la diffusione, l'epoca di attribuzione, la natura e i benefici del ius Italicum. Gli studi apparsi negli ultimi anni costituiscono un valido ausilio per ogni indagine sul tema ed è proprio partendo da essi che tenterò di presentare un quadro, il più possibile armonico e coerente, dell'estensione di questo privilegio. Per riuscire a cogliere la portata dei provvedimenti e le motivazioni che ne erano alla base risulta fondamentale ripercorrere le tappe di uno dei privilegi più noti attribuiti dagli imperatori romani. Senza dubbio, com'è stato autorevolmente osservato, il ius Italicum andò incontro a un'evoluzione e le stesse motivazioni che spinsero gli imperatori ad attribuirlo variarono nel tempo, pur mantenendo alcune caratteristiche comuni. Il ius Italicum era, innanzi tutto, un riconoscimento onorifico; esso era stato concepito, probabilmente per la prima volta da Augusto, con una valenza prevalentemente politico-ideologica e con un duplice fine: premiare alcune città che si erano distinte per meriti particolari e differenziare talune comunità senza per ciò stesso attribuire loro uno specifico status istituzionale. Le città dotate di tale privilegio erano normalmente colonie, ma anche municipi o città peregrine il cui processo di municipalizzazione si sarebbe nella maggior parte dei casi compiuto nel corso degli anni successivi. Del ius Italicum, inoltre, potevano fregiarsi anche singoli individui (cfr. la ben nota I.Didyma 331). È assolutamente verosimile che tra le prerogative del ius Italicum vi fossero alcuni diritti tipici dei cittadini romani (tra gli altri, la possibilità di mancipatio e in iure cessio); tra queste non era, invece, inclusa l'immunità, un privilegio ulteriore, concesso in buona parte dei casi per un tempo determinato e a un numero circoscritto di città dell'impero. Come si cerca di dimostrare nell'articolo, la menzione delle città dotate di ius Italicum nella rubrica De censibus dei Digesta non va attribuita alla volontà di indicare con pretesa di esaustività tutte le comunità dotate di ius Italicum, perché dotate dell'immunità di cui occorreva tener conto ai fini delle operazioni censitarie; gli elenchi delle città erano utili a ricordare agli operatori del diritto che, in materia di riscossione delle imposte, occorreva prestare particolare attenzione alle eccezioni, rappresentate sia dalle città che avessero ricevuto qualche forma di immunità sia da quelle insignite del ius Italicum, poiché i patrimoni dei senatori originari di esse dovevano essere censiti non in parte in Italia e in parte nelle province, ma solo nelle province. La documentazione in nostro possesso autorizza, quindi, a limitare la portata, sul piano amministrativo e fiscale, di questo privilegio, configurandolo soprattutto come una concessione onorifica, dalla forte valenza politica, pur ugualmente ambita e gradita agli occhi dei provinciali.

Natura e benefici del ius Italicum

C. Soraci
2023-01-01

Abstract

l mio intervento mira ad una rivisitazione delle fonti antiche e delle principali teorie dei moderni concernenti la diffusione, l'epoca di attribuzione, la natura e i benefici del ius Italicum. Gli studi apparsi negli ultimi anni costituiscono un valido ausilio per ogni indagine sul tema ed è proprio partendo da essi che tenterò di presentare un quadro, il più possibile armonico e coerente, dell'estensione di questo privilegio. Per riuscire a cogliere la portata dei provvedimenti e le motivazioni che ne erano alla base risulta fondamentale ripercorrere le tappe di uno dei privilegi più noti attribuiti dagli imperatori romani. Senza dubbio, com'è stato autorevolmente osservato, il ius Italicum andò incontro a un'evoluzione e le stesse motivazioni che spinsero gli imperatori ad attribuirlo variarono nel tempo, pur mantenendo alcune caratteristiche comuni. Il ius Italicum era, innanzi tutto, un riconoscimento onorifico; esso era stato concepito, probabilmente per la prima volta da Augusto, con una valenza prevalentemente politico-ideologica e con un duplice fine: premiare alcune città che si erano distinte per meriti particolari e differenziare talune comunità senza per ciò stesso attribuire loro uno specifico status istituzionale. Le città dotate di tale privilegio erano normalmente colonie, ma anche municipi o città peregrine il cui processo di municipalizzazione si sarebbe nella maggior parte dei casi compiuto nel corso degli anni successivi. Del ius Italicum, inoltre, potevano fregiarsi anche singoli individui (cfr. la ben nota I.Didyma 331). È assolutamente verosimile che tra le prerogative del ius Italicum vi fossero alcuni diritti tipici dei cittadini romani (tra gli altri, la possibilità di mancipatio e in iure cessio); tra queste non era, invece, inclusa l'immunità, un privilegio ulteriore, concesso in buona parte dei casi per un tempo determinato e a un numero circoscritto di città dell'impero. Come si cerca di dimostrare nell'articolo, la menzione delle città dotate di ius Italicum nella rubrica De censibus dei Digesta non va attribuita alla volontà di indicare con pretesa di esaustività tutte le comunità dotate di ius Italicum, perché dotate dell'immunità di cui occorreva tener conto ai fini delle operazioni censitarie; gli elenchi delle città erano utili a ricordare agli operatori del diritto che, in materia di riscossione delle imposte, occorreva prestare particolare attenzione alle eccezioni, rappresentate sia dalle città che avessero ricevuto qualche forma di immunità sia da quelle insignite del ius Italicum, poiché i patrimoni dei senatori originari di esse dovevano essere censiti non in parte in Italia e in parte nelle province, ma solo nelle province. La documentazione in nostro possesso autorizza, quindi, a limitare la portata, sul piano amministrativo e fiscale, di questo privilegio, configurandolo soprattutto come una concessione onorifica, dalla forte valenza politica, pur ugualmente ambita e gradita agli occhi dei provinciali.
2023
978-88-5491-420-9
The aim of my paper is to review the ancient sources and the main modern theories concerning the spread, the period of attribution, the nature and the benefits of the ius Italicum. The studies that have appeared in recent years are a valuable aid to any analysis of the subject, and I will try to draw from them as harmonious and coherent a picture as possible of the extension of this privilege. In order to understand the scope of the measures and the motives behind them, it is essential to retrace the steps of one of the most famous privileges granted by the Roman emperors. Undoubtedly, as has been authoritatively observed, the ius Italicum evolved and the motivations that led the emperors to grant it varied over time, while retaining certain common characteristics. The ius Italicum was first and foremost an honour; it was probably first conceived by Augustus with a predominantly political-ideological value and with a twofold purpose: to reward certain cities that had distinguished themselves for particular merits and to distinguish certain communities without granting them a specific institutional status. The cities that were granted this privilege were usually colonies, but could also be municipalities or itinerant towns, whose municipalisation process was usually completed in the course of the following years. Individuals could also hold the ius Italicum (cf. the well-known I.Didyma 331). It is quite plausible that the prerogatives of the ius Italicum included certain rights typical of Roman citizens (among others, the possibility of mancipatio and in iure cessio), but not immunity, an additional privilege granted in most cases for a fixed period and to a limited number of cities in the Empire. As the article tries to show, the mention of the cities benefiting from the ius Italicum in the section De censibus of the Digesta is not due to the desire to provide an exhaustive list of all the communities benefiting from the ius Italicum, since they had the immunity that had to be taken into account for the purposes of the census; the lists of cities were useful to remind the legal practitioners that, in matters of tax collection, special attention had to be paid to the exceptions represented both by the cities that had received some form of immunity and by those that had been honoured with the ius Italicum, since the estates of the original senators of these cities were not to be assessed partly in Italy and partly in the provinces, but only in the provinces. The documents at our disposal therefore allow us to limit the administrative and fiscal scope of this privilege, which was above all an honorary concession with a strong political value, although it was also coveted and welcomed by the provincials.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/580849
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