«Le teoriche della sopportazione dei rischi e della colpa si atteggiano in un modo speciale [nelle obbligazioni alternative], causa la pluralità di oggetti che cadono in obligatione»: cosí, V. Polacco, poco piú di un secolo fa, apriva la seconda parte delle sue riflessioni sulle obbligazioni alternative grazie alle quali il codice civile del 1942 avrebbe colmato le lacune normative del codice del 1865. Ben note già nel diritto romano, le obbligazioni alternative erano infatti parzialmente regolate, eo tempore fiebat, nel codice del 1865 agli artt. 1180 e ss. in quanto caratterizzate da piú «cose disgiuntamente comprese nell’obbligazione». Nel silenzio del codice del 1865, Polacco muove – nelle sue riflessioni sulle obbligazioni alternative – dall’individuazione all’interno dell’«intricata materia» di tre «grandi categorie», a seconda che, da un lato, tutte le prestazioni alternativamente dovute periscano per una stessa causa, oppure che ne perisca una soltanto delle due o, infine, che vengano meno entrambe ma per cause diverse, là dove, per «cause» (di impossibilità dell’obbligazione), l’A. intende «il caso, la colpa del debitore, la colpa del creditore»; e, dall’altro, tenendo conto del soggetto cui spetti la scelta (debitore, creditore, oppure terzo, come «aggiunto» da Polacco): ed è lungo queste due direttrici che le riflessioni di Polacco sulle obbligazioni alternative si sono sviluppate e vanno pertanto «rivisitate».
Obbligazioni alternative: la «sopportazione dei rischi e della colpa» nel pensiero di V. Polacco
G. Amore
2023-01-01
Abstract
«Le teoriche della sopportazione dei rischi e della colpa si atteggiano in un modo speciale [nelle obbligazioni alternative], causa la pluralità di oggetti che cadono in obligatione»: cosí, V. Polacco, poco piú di un secolo fa, apriva la seconda parte delle sue riflessioni sulle obbligazioni alternative grazie alle quali il codice civile del 1942 avrebbe colmato le lacune normative del codice del 1865. Ben note già nel diritto romano, le obbligazioni alternative erano infatti parzialmente regolate, eo tempore fiebat, nel codice del 1865 agli artt. 1180 e ss. in quanto caratterizzate da piú «cose disgiuntamente comprese nell’obbligazione». Nel silenzio del codice del 1865, Polacco muove – nelle sue riflessioni sulle obbligazioni alternative – dall’individuazione all’interno dell’«intricata materia» di tre «grandi categorie», a seconda che, da un lato, tutte le prestazioni alternativamente dovute periscano per una stessa causa, oppure che ne perisca una soltanto delle due o, infine, che vengano meno entrambe ma per cause diverse, là dove, per «cause» (di impossibilità dell’obbligazione), l’A. intende «il caso, la colpa del debitore, la colpa del creditore»; e, dall’altro, tenendo conto del soggetto cui spetti la scelta (debitore, creditore, oppure terzo, come «aggiunto» da Polacco): ed è lungo queste due direttrici che le riflessioni di Polacco sulle obbligazioni alternative si sono sviluppate e vanno pertanto «rivisitate».File | Dimensione | Formato | |
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