Con la Riforma del 2003 e l introduzione dell art. 2467 c.c., il legislatore italiano ha disciplinato per la prima volta il fenomeno dei finanziamenti dei soci alla società sottocapitalizzata. La norma non brilla per chiarezza e ha dato luogo a più di una questione interpretativa, come quella riguardante l esatto significato da attribuire alle nozioni di eccessivo indebitamento e di ragionevolezza del conferimento , che costituiscono il presupposto per l applicazione della disciplina dettata dal primo comma. Pur collocato nell ambito della disciplina della s.r.l., l art. 2467 c.c. detta una regola destinata a trovare applicazione principalmente - se non esclusivamente - nelle procedure concorsuali, come reso evidente dallo stesso primo comma, che circoscrive espressamente l obbligo restitutorio del socio alla sola ipotesi di fallimento. Né può essere ignorato il suggerimento in tal senso proveniente dall osservazione degli ordinamenti stranieri, ove la corrispondente disciplina - assai più completa e dettagliata di quella italiana - è collocata nelle legislazioni concorsuali. Ciò nondimeno, né l art. 2467 c.c., né le disposizioni fallimentari indicano in che modo la postergazione del credito del socio finanziatore debba concretamente operare, soprattutto nelle procedure di composizione negoziale della crisi d impresa. Lo statuto concorsuale dei soci finanziatori, pertanto, va ricostruito in via interpretativa, tenendo conto, da un lato, dello scopo e della funzione delle regole cristallizzate negli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., dall altro lato, delle soluzioni normative adottate nelle corrispondenti discipline straniere: ciò che costituirà oggetto specifico della presente trattazione. L applicazione dell art. 2467 c.c. alla procedura di concordato preventivo ha sollevato numerose questioni interpretative in merito al trattamento riservabile alla peculiare categoria di creditori costituita dai soci finanziatori postergati. In particolare: se la società beneficiaria dei finanziamenti anomali possa proporre un concordato che includa anche i soci finanziatori; se il piano possa prevederne un (parziale) soddisfacimento, non potendo prescindere questa valutazione da una corretta interpretazione della c.d. absolute priority rule e del divieto di alterazione dell ordine delle cause legittime di prelazione. Ancora, se i soci finanziatori siano ammessi al voto e se la loro inclusione nel piano rappresenti un ipotesi di classamento obbligatorio. Problemi analoghi a quelli dianzi illustrati sorgono anche con riferimento al concordato fallimentare, sicché le conclusioni eventualmente raggiunte per il concordato preventivo potrebbero essere estese anche a tale diversa fattispecie, sia pure con la dovuta cautela imposta dalle sostanziali differenze tra i due tipi di concordato. Nel fallimento, la rigida graduazione dei crediti imposta dall art. 111 l. fall. consente di individuare più facilmente il trattamento dei creditori postergati ex art. 2467 c.c., cui è generalmente riconosciuto il rango di subchirografari, salvo che non si tratti di crediti che beneficiano della prededucibilità riconosciuta dagli artt. 182-quater e 182-quinquies l. fall. Ciò nondimeno, residua qualche incertezza sulla operatività della compensazione per i crediti postergati. Inoltre, spinosi problemi di coordinamento riguardano il rapporto tra la fattispecie restitutoria prevista dall art. 2467, comma 1°, c.c. e il sistema delle revocatorie .
La disciplina concorsuale dei finanziamenti dei soci / D'Aiello, GRAZIA MARIA. - (2013 Dec 02).
La disciplina concorsuale dei finanziamenti dei soci
D'AIELLO, GRAZIA MARIA
2013-12-02
Abstract
Con la Riforma del 2003 e l introduzione dell art. 2467 c.c., il legislatore italiano ha disciplinato per la prima volta il fenomeno dei finanziamenti dei soci alla società sottocapitalizzata. La norma non brilla per chiarezza e ha dato luogo a più di una questione interpretativa, come quella riguardante l esatto significato da attribuire alle nozioni di eccessivo indebitamento e di ragionevolezza del conferimento , che costituiscono il presupposto per l applicazione della disciplina dettata dal primo comma. Pur collocato nell ambito della disciplina della s.r.l., l art. 2467 c.c. detta una regola destinata a trovare applicazione principalmente - se non esclusivamente - nelle procedure concorsuali, come reso evidente dallo stesso primo comma, che circoscrive espressamente l obbligo restitutorio del socio alla sola ipotesi di fallimento. Né può essere ignorato il suggerimento in tal senso proveniente dall osservazione degli ordinamenti stranieri, ove la corrispondente disciplina - assai più completa e dettagliata di quella italiana - è collocata nelle legislazioni concorsuali. Ciò nondimeno, né l art. 2467 c.c., né le disposizioni fallimentari indicano in che modo la postergazione del credito del socio finanziatore debba concretamente operare, soprattutto nelle procedure di composizione negoziale della crisi d impresa. Lo statuto concorsuale dei soci finanziatori, pertanto, va ricostruito in via interpretativa, tenendo conto, da un lato, dello scopo e della funzione delle regole cristallizzate negli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., dall altro lato, delle soluzioni normative adottate nelle corrispondenti discipline straniere: ciò che costituirà oggetto specifico della presente trattazione. L applicazione dell art. 2467 c.c. alla procedura di concordato preventivo ha sollevato numerose questioni interpretative in merito al trattamento riservabile alla peculiare categoria di creditori costituita dai soci finanziatori postergati. In particolare: se la società beneficiaria dei finanziamenti anomali possa proporre un concordato che includa anche i soci finanziatori; se il piano possa prevederne un (parziale) soddisfacimento, non potendo prescindere questa valutazione da una corretta interpretazione della c.d. absolute priority rule e del divieto di alterazione dell ordine delle cause legittime di prelazione. Ancora, se i soci finanziatori siano ammessi al voto e se la loro inclusione nel piano rappresenti un ipotesi di classamento obbligatorio. Problemi analoghi a quelli dianzi illustrati sorgono anche con riferimento al concordato fallimentare, sicché le conclusioni eventualmente raggiunte per il concordato preventivo potrebbero essere estese anche a tale diversa fattispecie, sia pure con la dovuta cautela imposta dalle sostanziali differenze tra i due tipi di concordato. Nel fallimento, la rigida graduazione dei crediti imposta dall art. 111 l. fall. consente di individuare più facilmente il trattamento dei creditori postergati ex art. 2467 c.c., cui è generalmente riconosciuto il rango di subchirografari, salvo che non si tratti di crediti che beneficiano della prededucibilità riconosciuta dagli artt. 182-quater e 182-quinquies l. fall. Ciò nondimeno, residua qualche incertezza sulla operatività della compensazione per i crediti postergati. Inoltre, spinosi problemi di coordinamento riguardano il rapporto tra la fattispecie restitutoria prevista dall art. 2467, comma 1°, c.c. e il sistema delle revocatorie .File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
D'AIELLO_Disciplina concorsuale dei finanziamenti soci_ARCHIVIA 2.pdf
accesso aperto
Licenza:
PUBBLICO - Pubblico con Copyright
Dimensione
2.61 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.61 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.