Il lavoro è un commento all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5830 del 2023 sul valore probatorio da riconoscersi in merito al requisito di residenza abituale dell’attore di cui all’art. 3 par. 1 lett. a) del Reg. CE 2201 del 2003, quale criterio attributivo della giurisdizione in un giudizio di separazione instaurato in Italia. L’autrice aderisce alla posizione della Corte che ritiene bastevole la citata certificazione al fine del radicarsi della giurisdizione italiana a mente della sopracitata disposizione, a nulla rilevando contrari indizi di fittizietà della residenza prospettati istruttoriamente. L’ordinanza offre anche lo spunto per affrontare il criterio della residenza abituale del minore per l’individuazione del giudice competente nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale.
Sulla "residenza abituale" quale criterio di giurisdizione per le controversie familiari e minorili nella disciplina eurounitaria.
Concetta Marino
2023-01-01
Abstract
Il lavoro è un commento all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5830 del 2023 sul valore probatorio da riconoscersi in merito al requisito di residenza abituale dell’attore di cui all’art. 3 par. 1 lett. a) del Reg. CE 2201 del 2003, quale criterio attributivo della giurisdizione in un giudizio di separazione instaurato in Italia. L’autrice aderisce alla posizione della Corte che ritiene bastevole la citata certificazione al fine del radicarsi della giurisdizione italiana a mente della sopracitata disposizione, a nulla rilevando contrari indizi di fittizietà della residenza prospettati istruttoriamente. L’ordinanza offre anche lo spunto per affrontare il criterio della residenza abituale del minore per l’individuazione del giudice competente nei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.