Viene tralaticiamente e concordemente ripetuto in dottrina da un canto, con richiamo a Gai. 3.56, che alla morte di un latinus Iunianus il suo patrimonio non veniva ereditato dal suo ex dominus, ma gli spettava iure peculii, dall’altro, con richiamo a Salviano, ad Eccl. 3.7.34, che i latini Iuninani vivevano come uomini liberi, ma morivano come schiavi (moriuntur ut servi). L’a. dimostra che entrambi questi assunti sono infondati. Gaio dice precisamente che il patrimonio del latinus Iunianus alla sua morte veniva acquistato dal patronus non a titolo di peculio (iure peculii), ma in base ad un diverso titolo. Salviano dice che vivunt quasi i n g e n u i et moriuntur ut servi non i latini Iuniani, bensì i f i l i i appartenenti ad un ordine religioso.
«Moriuntur ut servi»? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani
NICOSIA, ELEONORA
2007-01-01
Abstract
Viene tralaticiamente e concordemente ripetuto in dottrina da un canto, con richiamo a Gai. 3.56, che alla morte di un latinus Iunianus il suo patrimonio non veniva ereditato dal suo ex dominus, ma gli spettava iure peculii, dall’altro, con richiamo a Salviano, ad Eccl. 3.7.34, che i latini Iuninani vivevano come uomini liberi, ma morivano come schiavi (moriuntur ut servi). L’a. dimostra che entrambi questi assunti sono infondati. Gaio dice precisamente che il patrimonio del latinus Iunianus alla sua morte veniva acquistato dal patronus non a titolo di peculio (iure peculii), ma in base ad un diverso titolo. Salviano dice che vivunt quasi i n g e n u i et moriuntur ut servi non i latini Iuniani, bensì i f i l i i appartenenti ad un ordine religioso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.