L’assetto originario dei rapporti tra adozione legittimante e adozione in casi particolari, che consentiva il ricorso alla seconda in casi nei quali l'interesse del minore sconsigliasse di optare per la prima, è stato messo in discussione dall’evoluzione giurisprudenziale, che ha riconosciuto la possibilità di pronunciare l’adozione in casi particolari per costituire un rapporto di filiazione tra il nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia di donne ovvero da maternità surrogata, sempre praticata all’estero, e il genitore d’intenzione. Tuttavia, la Corte costituzionale ha rilevato l’inidoneità di questo istituto a soddisfare, in ipotesi come queste, l’interesse del minore alla bigenitorialità, auspicando una riforma della disciplina (C.C. n. 32 e n. 33 del 2021). La stessa questione si è posta con riferimento all’impossibilità, per un single residente in Italia, di essere dichiarato idoneo all’adozione legittimante all’estero (C.C. n. 252/2022). Nello stesso tempo, le differenze di effetti tra i due tipi di adozione si sono ridotte. Corte cost. n. 79/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 74 c.c., nella parte in cui non consentiva la costituzione di un rapporto di parentela tra l’adottato (con adozione in casi particolari) e i parenti dell’adottante. Si aggiunga che l'esclusione dell'adottante dalla successione dell'adottato, prevista solo per l’adozione in casi particolari, oltre a sollevare dubbi di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., non può impedire all’adottante di esercitare, dopo la morte dell’adottato, quei diritti e quelle azioni che si fondano su ragioni familiari meritevoli di protezione, come per esempio la tutela del nome ex art. 8 c.c. e l'accesso agli account informatici del figlio defunto. Ancora, la norma che attribuisce all'adottato (con adozione in casi particolari) il diritto di mantenere rapporti con la famiglia d’origine dovrebbe essere disapplicata nei casi in cui il minore sia in stato di abbandono. È, quindi, auspicabile una revisione della disciplina dell'adozione, che conformi gli effetti dell’istituto assumendo a criterio esclusivo di valutazione il miglior interesse del minore e prescindendo, invece, dalla considerazione delle condizioni in cui l'adottante o gli adottanti si trovino.

Per una riforma della disciplina dell’adozione, nell’interesse del minore

Benanti Claudia
Writing – Original Draft Preparation
2023-01-01

Abstract

L’assetto originario dei rapporti tra adozione legittimante e adozione in casi particolari, che consentiva il ricorso alla seconda in casi nei quali l'interesse del minore sconsigliasse di optare per la prima, è stato messo in discussione dall’evoluzione giurisprudenziale, che ha riconosciuto la possibilità di pronunciare l’adozione in casi particolari per costituire un rapporto di filiazione tra il nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia di donne ovvero da maternità surrogata, sempre praticata all’estero, e il genitore d’intenzione. Tuttavia, la Corte costituzionale ha rilevato l’inidoneità di questo istituto a soddisfare, in ipotesi come queste, l’interesse del minore alla bigenitorialità, auspicando una riforma della disciplina (C.C. n. 32 e n. 33 del 2021). La stessa questione si è posta con riferimento all’impossibilità, per un single residente in Italia, di essere dichiarato idoneo all’adozione legittimante all’estero (C.C. n. 252/2022). Nello stesso tempo, le differenze di effetti tra i due tipi di adozione si sono ridotte. Corte cost. n. 79/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 74 c.c., nella parte in cui non consentiva la costituzione di un rapporto di parentela tra l’adottato (con adozione in casi particolari) e i parenti dell’adottante. Si aggiunga che l'esclusione dell'adottante dalla successione dell'adottato, prevista solo per l’adozione in casi particolari, oltre a sollevare dubbi di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., non può impedire all’adottante di esercitare, dopo la morte dell’adottato, quei diritti e quelle azioni che si fondano su ragioni familiari meritevoli di protezione, come per esempio la tutela del nome ex art. 8 c.c. e l'accesso agli account informatici del figlio defunto. Ancora, la norma che attribuisce all'adottato (con adozione in casi particolari) il diritto di mantenere rapporti con la famiglia d’origine dovrebbe essere disapplicata nei casi in cui il minore sia in stato di abbandono. È, quindi, auspicabile una revisione della disciplina dell'adozione, che conformi gli effetti dell’istituto assumendo a criterio esclusivo di valutazione il miglior interesse del minore e prescindendo, invece, dalla considerazione delle condizioni in cui l'adottante o gli adottanti si trovino.
2023
978-88-9377-295-2
adozione legittimante, adozione in casi particolari, interesse del minore
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/589712
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