La pronuncia in commento è l’occasione per riflettere sulla portata attuale della clausola di meritevolezza nella materia del sovraindebitamento, nonché sulla lettura che ne viene data dalla più recente giurisprudenza. Il Tribunale di Avellino, pur dando atto dell’evoluzione normativa sul piano della meritevolezza, in una direzione di maggiore “oggettivizzazione”, decide basandosi sui motivi e le cause che hanno generato la situazione di sovraindebitamento. Un metro di giudizio non molto diverso dal precedente regime ex. art. 12 bis, l. n. 3/2012, il quale precludeva l’accesso alla procedura al debitore che avesse «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero avesse «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»
Riflessioni sul requisito della meritevolezza prima e dopo il Codice della crisi. (TRIBUNALE AVELLINO, decreto 23 giugno 2022, n. 27529, Est. Russolillo)
Martina Marano
2022-01-01
Abstract
La pronuncia in commento è l’occasione per riflettere sulla portata attuale della clausola di meritevolezza nella materia del sovraindebitamento, nonché sulla lettura che ne viene data dalla più recente giurisprudenza. Il Tribunale di Avellino, pur dando atto dell’evoluzione normativa sul piano della meritevolezza, in una direzione di maggiore “oggettivizzazione”, decide basandosi sui motivi e le cause che hanno generato la situazione di sovraindebitamento. Un metro di giudizio non molto diverso dal precedente regime ex. art. 12 bis, l. n. 3/2012, il quale precludeva l’accesso alla procedura al debitore che avesse «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero avesse «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: La pronuncia in commento è l’occasione per riflettere sulla portata attuale della clausola di meritevolezza nella materia del sovraindebitamento, nonché sulla lettura che ne viene data dalla più recente giurisprudenza. Il Tribunale di Avellino, pur dando atto dell’evoluzione normativa sul piano della meritevolezza, in una direzione di maggiore “oggettivizzazione”, decide basandosi sui motivi e le cause che hanno generato la situazione di sovraindebitamento. Un metro di giudizio non molto diverso dal precedente regime ex. art. 12 bis, l. n. 3/2012, il quale precludeva l’accesso alla procedura al debitore che avesse «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero avesse «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»
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