In questa pronuncia la Cassazione definisce i margini del controllo giudiziale sull’omologa del piano del consumatore. Rifacendosi alle opinioni della giurisprudenza in materia di concor- dato preventivo, fa proprie le nozioni di “fattibilità giuridica” e “fattibilità economica”, ricono- scendo al giudice di merito il potere di sindacare, oltre che sulla conformità formale del piano, sulla realizzabilità economica della proposta del sovraindebitato. In questo senso, il piano deve garantire una minima effettività di soddisfazione dei creditori, condizione indefettibile sotto il profilo causale (ex art. 8, co. 1, L. n. 3/2012): perciò un’offerta di “assai esigua entità” rivelerebbe un piano privo di causa concreta. In senso critico si osserva che il profilo quantitativo attiene, più correttamente, al controllo di convenienza demandato ai creditori ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4, L. n. 3/2012.
Il sindacato del giudice sulla percentuale offerta nel piano del consumatore. Commento a Cass., 26 settembre 2022, n. 28013 (ord.).
Martina Marano
2023-01-01
Abstract
In questa pronuncia la Cassazione definisce i margini del controllo giudiziale sull’omologa del piano del consumatore. Rifacendosi alle opinioni della giurisprudenza in materia di concor- dato preventivo, fa proprie le nozioni di “fattibilità giuridica” e “fattibilità economica”, ricono- scendo al giudice di merito il potere di sindacare, oltre che sulla conformità formale del piano, sulla realizzabilità economica della proposta del sovraindebitato. In questo senso, il piano deve garantire una minima effettività di soddisfazione dei creditori, condizione indefettibile sotto il profilo causale (ex art. 8, co. 1, L. n. 3/2012): perciò un’offerta di “assai esigua entità” rivelerebbe un piano privo di causa concreta. In senso critico si osserva che il profilo quantitativo attiene, più correttamente, al controllo di convenienza demandato ai creditori ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4, L. n. 3/2012.File | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: In questa pronuncia la Cassazione definisce i margini del controllo giudiziale sull’omologa del piano del consumatore. Rifacendosi alle opinioni della giurisprudenza in materia di concor- dato preventivo, fa proprie le nozioni di “fattibilità giuridica” e “fattibilità economica”, ricono- scendo al giudice di merito il potere di sindacare, oltre che sulla conformità formale del piano, sulla realizzabilità economica della proposta del sovraindebitato. In questo senso, il piano deve garantire una minima effettività di soddisfazione dei creditori, condizione indefettibile sotto il profilo causale (ex art. 8, co. 1, L. n. 3/2012): perciò un’offerta di “assai esigua entità” rivelerebbe un piano privo di causa concreta. In senso critico si osserva che il profilo quantitativo attiene, più correttamente, al controllo di convenienza demandato ai creditori ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4, L. n. 3/2012.
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