L’introduzione del secondo periodo al comma 2-bis nell’art. 275 c.p.p. - con il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere quando il giudice prevede che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni - ha comportato un ulteriore oggetto di valutazione per il giudice della cautela. Lo specifico ruolo di quest’ultimo impone comunque di effettuare un bilanciamento tra le esigenze cautelari e la prospettiva della pena irrogata all’esito del giudizio che, inevitabilmente, conduce alla prevalenza di una delle due componenti valutative. Non estranea al tema d’indagine è la fase procedimentale nella quale il giudice delle cautele è chiamato a operare, incidendo ciò sul materiale alla base della decisione. Nella sentenza in commento assumono rilievo entrambe le questioni qui prospettate, che vanno analizzate anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi successivamente alla riforma del 2014-15.

Il bilanciamento tra le esigenze cautelari e la previsione della pena in concreto irrogata: peso specifico delle valutazioni nella scelta delle misure cautelari

Rapisarda Lorenzo
2024-01-01

Abstract

L’introduzione del secondo periodo al comma 2-bis nell’art. 275 c.p.p. - con il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere quando il giudice prevede che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni - ha comportato un ulteriore oggetto di valutazione per il giudice della cautela. Lo specifico ruolo di quest’ultimo impone comunque di effettuare un bilanciamento tra le esigenze cautelari e la prospettiva della pena irrogata all’esito del giudizio che, inevitabilmente, conduce alla prevalenza di una delle due componenti valutative. Non estranea al tema d’indagine è la fase procedimentale nella quale il giudice delle cautele è chiamato a operare, incidendo ciò sul materiale alla base della decisione. Nella sentenza in commento assumono rilievo entrambe le questioni qui prospettate, che vanno analizzate anche alla luce della giurisprudenza consolidatasi successivamente alla riforma del 2014-15.
2024
The introduction of the second sentence in paragraph 2-bis of the Article 275 of the Italian Criminal Procedure Code - that prohibits the pre-trial detention when the judge foresees that the imposed custodial sentence will not exceed three years - has led to an additional factor to be considered by the judge regarding precautionary measures. The specific role of the judge nevertheless requires a balancing act between precautionary needs and the prospect of the imposed sentence at the conclusion of the trial, inevitably leading to the prevalence of one of these evaluative components. The procedural phase in which the judge of precautionary measures operates is not unrelated to the investigative theme, impacting the material underlying the decision. In the present judgment, the issues outlined assume significance, and they need to be analyzed in light of the jurisprudence established after the 2014-15 reform.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/600809
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