▪ L’art. 240 c.p. – completato dall’art. 236 c.p. - prevede la disciplina generale della confisca nel diritto penale, applicabile per ogni fattispecie per la quale non è prevista una disciplina speciale e, comunque, applicabile laddove non espressamente previsto. Tale norma è stata recentissimamente riformata in attuazione della Direttiva 2014/42/ UE con il decreto legislativo n. 202/2016; tale riforma rappresenta l’ennesima occasione mancata di una complessiva razionalizzazione e modernizzazione della disciplina della confisca▪ L’art. 240 disciplina la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e prevede la confisca facoltativa degli strumenti del reato, del prodotto e del profitto, e la confisca obbligatoria del prezzo, dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati elencati, e, infine, delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato. Tale distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa perpetua la scelta del codice Zanardelli, che ha previsto la facoltatività per evitare un eccessivo rigore applicativo ( ). ▪ L’introduzione di sempre nuove forme di confisca speciale, testimonia come la disciplina contemplata dall’art. 240 c.p. si presenta sotto diversi profili ormai inadeguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimine, continuando a prevedere il carattere facoltativo della confisca del profitto e mantenendo l’ormai obsoleta distinzione tra prezzo e profitto. Nella logica individualpreventiva del nostro codice penale, fondato sul modello di illecito monosoggettivo a tutela di beni individuali, il carattere obbligatorio della confisca del prezzo si giustificava in quanto il prezzo rappresentava qualcosa di assolutamente riprovevole, costituendo l'incentivo o lo scopo che ha indotto il reo a delinquere ( ); il profitto, invece, rappresentava solo una possibile ed indiretta conseguenza del reato, la cui sottrazione poteva essere, quindi, subordinata alla decisione del giudice in base alla sua valutazione della pericolosità sociale del reo. La facoltatività della confisca del profitto, però, non trova più una giustificazione razionale nell'ambito del moderno diritto penale, nel quale la lotta contro l'accumulo dei capitali illeciti è diventata un obiettivo primario (Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo 2001, 113; Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie 1997, 24) e in cui si ritiene che sia difficile immaginare che il mantenimento di un profitto illecito non sia idoneo a svolgere una funzione di incentivo (Grosso-Pelissero-Petrini-Pisa, 674). Anzi il problema del legislatore moderno è rappresentato dalla necessità di colpire i patrimoni accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali, che rappresentano uno strumento di infiltrazione nell’economia lecita, tanto è vero che emerge la necessità di prevedere forme di alleggerimento dell’onere della prova dell’origine illecita, se non di inversione dell’onere della prova, e addirittura la necessità di garantire la sottrazione dei profitti illeciti anche in mancanza di una sentenza di condanna, con tutti i connessi dubbi di legittimità costituzionale (si pensi alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale ex d.lgs. n. 159/2011).

Art. 240 Confisca

MAUGERI, Anna Maria
2017-01-01

Abstract

▪ L’art. 240 c.p. – completato dall’art. 236 c.p. - prevede la disciplina generale della confisca nel diritto penale, applicabile per ogni fattispecie per la quale non è prevista una disciplina speciale e, comunque, applicabile laddove non espressamente previsto. Tale norma è stata recentissimamente riformata in attuazione della Direttiva 2014/42/ UE con il decreto legislativo n. 202/2016; tale riforma rappresenta l’ennesima occasione mancata di una complessiva razionalizzazione e modernizzazione della disciplina della confisca▪ L’art. 240 disciplina la confisca come misura di sicurezza patrimoniale e prevede la confisca facoltativa degli strumenti del reato, del prodotto e del profitto, e la confisca obbligatoria del prezzo, dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati elencati, e, infine, delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato. Tale distinzione tra confisca obbligatoria e facoltativa perpetua la scelta del codice Zanardelli, che ha previsto la facoltatività per evitare un eccessivo rigore applicativo ( ). ▪ L’introduzione di sempre nuove forme di confisca speciale, testimonia come la disciplina contemplata dall’art. 240 c.p. si presenta sotto diversi profili ormai inadeguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimine, continuando a prevedere il carattere facoltativo della confisca del profitto e mantenendo l’ormai obsoleta distinzione tra prezzo e profitto. Nella logica individualpreventiva del nostro codice penale, fondato sul modello di illecito monosoggettivo a tutela di beni individuali, il carattere obbligatorio della confisca del prezzo si giustificava in quanto il prezzo rappresentava qualcosa di assolutamente riprovevole, costituendo l'incentivo o lo scopo che ha indotto il reo a delinquere ( ); il profitto, invece, rappresentava solo una possibile ed indiretta conseguenza del reato, la cui sottrazione poteva essere, quindi, subordinata alla decisione del giudice in base alla sua valutazione della pericolosità sociale del reo. La facoltatività della confisca del profitto, però, non trova più una giustificazione razionale nell'ambito del moderno diritto penale, nel quale la lotta contro l'accumulo dei capitali illeciti è diventata un obiettivo primario (Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo 2001, 113; Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie 1997, 24) e in cui si ritiene che sia difficile immaginare che il mantenimento di un profitto illecito non sia idoneo a svolgere una funzione di incentivo (Grosso-Pelissero-Petrini-Pisa, 674). Anzi il problema del legislatore moderno è rappresentato dalla necessità di colpire i patrimoni accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali, che rappresentano uno strumento di infiltrazione nell’economia lecita, tanto è vero che emerge la necessità di prevedere forme di alleggerimento dell’onere della prova dell’origine illecita, se non di inversione dell’onere della prova, e addirittura la necessità di garantire la sottrazione dei profitti illeciti anche in mancanza di una sentenza di condanna, con tutti i connessi dubbi di legittimità costituzionale (si pensi alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale ex d.lgs. n. 159/2011).
2017
978-88-13-36345-1
confisca; penale, FACOLTATIVA, OBBLIGATORIA, ALLARGATA, NATURA, COMPATIBILITà PRINCIPI
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/61686
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