A livello sovranazionale, il trattamento dei lavoratori si è dunque imposto, fin da subito, come tematica strettamente connessa con la realizzazione di uno spazio senza frontiere. Nella dimensione mercantilistica delle origini, la logica non era certo quella di garantire un lavoro dignitoso agli immigrati, e neppure quella di garantire un lavoro dignitoso ai lavoratori dell'Unione europea. L’approccio risulta dunque radicalmente diverso da quello adottato dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE – ispirato all’art. 26 della Carta Sociale europea –, che riconosce ad ogni lavoratore condizioni di lavoro dignitose, previsione da cui, secondo alcuni, deriverebbe l’obbligo positivo in capo agli Stati membri «to provide effective regulation within their national legal systems to protect the human dignity of workers across the whole field of conditions at work» . Alla luce della più pregnante collocazione tra i diritti fondamentali sancita dalla Carta di Nizza, è da chiedersi se il valore della dignità del lavoratore possa essere considerato quale bene giuridico sovrannazionale, tale da giustificare un eventuale obbligo di penalizzazione direttamente posto dal legislatore europeo.
La dignità del lavoratore nell’ordinamento multilevel: verso un bene giuridico sovrannazionale
Annalisa Lucifora
2023-01-01
Abstract
A livello sovranazionale, il trattamento dei lavoratori si è dunque imposto, fin da subito, come tematica strettamente connessa con la realizzazione di uno spazio senza frontiere. Nella dimensione mercantilistica delle origini, la logica non era certo quella di garantire un lavoro dignitoso agli immigrati, e neppure quella di garantire un lavoro dignitoso ai lavoratori dell'Unione europea. L’approccio risulta dunque radicalmente diverso da quello adottato dall’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE – ispirato all’art. 26 della Carta Sociale europea –, che riconosce ad ogni lavoratore condizioni di lavoro dignitose, previsione da cui, secondo alcuni, deriverebbe l’obbligo positivo in capo agli Stati membri «to provide effective regulation within their national legal systems to protect the human dignity of workers across the whole field of conditions at work» . Alla luce della più pregnante collocazione tra i diritti fondamentali sancita dalla Carta di Nizza, è da chiedersi se il valore della dignità del lavoratore possa essere considerato quale bene giuridico sovrannazionale, tale da giustificare un eventuale obbligo di penalizzazione direttamente posto dal legislatore europeo.File | Dimensione | Formato | |
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