Il nuovo rito uniforme per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie consente la possibilità di proporre, negli atti introduttivi della separazione giudiziale, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.). Niente è disposto per il rito unitario in caso di domanda congiunta di separazione o divorzio (art. 473-bis.51 c.p.c.). La Corte di cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, si è espressa favorevolmente alla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di rinvio pregiudiziale la Cassazione si pronuncia a favore del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio
Concetta Marino
2024-01-01
Abstract
Il nuovo rito uniforme per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie consente la possibilità di proporre, negli atti introduttivi della separazione giudiziale, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.). Niente è disposto per il rito unitario in caso di domanda congiunta di separazione o divorzio (art. 473-bis.51 c.p.c.). La Corte di cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, si è espressa favorevolmente alla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.File | Dimensione | Formato | |
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