Il nuovo rito uniforme per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie consente la possibilità di proporre, negli atti introduttivi della separazione giudiziale, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.). Niente è disposto per il rito unitario in caso di domanda congiunta di separazione o divorzio (art. 473-bis.51 c.p.c.). La Corte di cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, si è espressa favorevolmente alla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN SEDE DI RINVIO PREGIUDIZIALE LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA A FAVORE DEL CUMULO DI DOMANDE CONGIUNTE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Concetta Marino
2024-01-01
Abstract
Il nuovo rito uniforme per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie consente la possibilità di proporre, negli atti introduttivi della separazione giudiziale, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.). Niente è disposto per il rito unitario in caso di domanda congiunta di separazione o divorzio (art. 473-bis.51 c.p.c.). La Corte di cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, si è espressa favorevolmente alla possibilità per i coniugi di proporre, all’interno di un unico procedimento in forma congiunta, tanto la domanda di separazione quanto quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.