Le due pronunce a confronto consentono di esaminare le tesi contrapposte in ordine al criterio — tra quello del ‘saldo storico’ e quello del ‘saldo ricalcolato’ — da utilizzare per la qualificazione della natura delle rimesse nei contratti di conto corrente bancario. La questione riguarda principalmente i giudizi di nullità aventi a oggetto alcune clausole contrattuali che praticano costi illegittimi a carico del correntista. Il preventivo inquadramento delle rimesse come ‘solutorie’ o meramente ‘ripristinatorie’ rappresenta un passaggio logico indefettibile per stabilire se, una volta accertata la nullità, sul diritto del cliente alla ripetizione delle somme indebitamente versate sia sopraggiunta la prescrizione. Da un lato, l’ordinanza della Cassazione si esprime a favore di una ricostruzione del saldo contabile tale da epurarlo da tutti i costi indebiti derivanti da clausole e prassi nulle. In questo senso, solo il saldo ‘rettificato’ consentirebbe di individuare correttamente la parte solutoria di ciascun versamento del correntista e il dies a quo della prescrizione, che decorrerà solo per quella parte della rimessa che dovesse superare il limite del fido dopo aver ricalcolato il saldo. Dall’altro lato, il Tribunale di Napoli aderisce alla contraria tesi del ‘saldo storico’ per cui la qualificazione della rimessa dipenderebbe dalla configurazione originaria delle poste contabili e su questa base andrebbe svolto il vaglio sulla prescrizione.
IL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE NELL’INDEBITO BANCARIO: SALDO STORICO O SALDO RETTIFICATO? COMMENTO A CASS., SEZ. I, 13 MARZO 2023, N. 7721 (ORD.) E A TRIB. DI NAPOLI, 29 GIUGNO 2023, N. 8568
Martina MaranoPrimo
2024-01-01
Abstract
Le due pronunce a confronto consentono di esaminare le tesi contrapposte in ordine al criterio — tra quello del ‘saldo storico’ e quello del ‘saldo ricalcolato’ — da utilizzare per la qualificazione della natura delle rimesse nei contratti di conto corrente bancario. La questione riguarda principalmente i giudizi di nullità aventi a oggetto alcune clausole contrattuali che praticano costi illegittimi a carico del correntista. Il preventivo inquadramento delle rimesse come ‘solutorie’ o meramente ‘ripristinatorie’ rappresenta un passaggio logico indefettibile per stabilire se, una volta accertata la nullità, sul diritto del cliente alla ripetizione delle somme indebitamente versate sia sopraggiunta la prescrizione. Da un lato, l’ordinanza della Cassazione si esprime a favore di una ricostruzione del saldo contabile tale da epurarlo da tutti i costi indebiti derivanti da clausole e prassi nulle. In questo senso, solo il saldo ‘rettificato’ consentirebbe di individuare correttamente la parte solutoria di ciascun versamento del correntista e il dies a quo della prescrizione, che decorrerà solo per quella parte della rimessa che dovesse superare il limite del fido dopo aver ricalcolato il saldo. Dall’altro lato, il Tribunale di Napoli aderisce alla contraria tesi del ‘saldo storico’ per cui la qualificazione della rimessa dipenderebbe dalla configurazione originaria delle poste contabili e su questa base andrebbe svolto il vaglio sulla prescrizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.