Il contributo analizza la portata del principio, riferito da Cicerone nella pro Balbo, secondo cui sarebbe stata esclusa iure civili la possibilità di doppia cittadinanza per i Romani, evidenziando altresì come esso, per un verso, risulti pienamente coerente con le altre notazioni in tema di civitas presenti nel vasto corpus ciceroniano (specie con riguardo a pro Caec. 30.100 e de leg. 2.2.5); per altro verso, non sia affatto smentito ― diversamente da quanto sostenuto dalla dominante dottrina ― né, per l’epoca tardo-repubblicana, dal tenore del provvedimento augusteo concedente la civitas Romana a Seleuco, cittadino di Rhosos (cfr. FIRA.,II ed., I, n.55, p. 308 ss.), né dalle regole disciplinanti il ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum in favore di Latini coloniarii e assimilati, come ancora si evincerebbe dagli statuti municipali della prima età classica, tra cui la lex Irnitana (con attenzione, in particolare, ai capp. 22, 23 e 97)
Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica
GENOVESE, Mario Orazio
2010-01-01
Abstract
Il contributo analizza la portata del principio, riferito da Cicerone nella pro Balbo, secondo cui sarebbe stata esclusa iure civili la possibilità di doppia cittadinanza per i Romani, evidenziando altresì come esso, per un verso, risulti pienamente coerente con le altre notazioni in tema di civitas presenti nel vasto corpus ciceroniano (specie con riguardo a pro Caec. 30.100 e de leg. 2.2.5); per altro verso, non sia affatto smentito ― diversamente da quanto sostenuto dalla dominante dottrina ― né, per l’epoca tardo-repubblicana, dal tenore del provvedimento augusteo concedente la civitas Romana a Seleuco, cittadino di Rhosos (cfr. FIRA.,II ed., I, n.55, p. 308 ss.), né dalle regole disciplinanti il ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum in favore di Latini coloniarii e assimilati, come ancora si evincerebbe dagli statuti municipali della prima età classica, tra cui la lex Irnitana (con attenzione, in particolare, ai capp. 22, 23 e 97)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.