Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 è stato riformato il sistema dell’affidamento della prole secondo il principio dell’affidamento condiviso, ma sono state introdotte anche importanti novità nel procedimento di separazione disciplinato dagli artt. 706 ss. c.p.c. Nel saggio vengono esaminate proprio le modifiche apportate a questo procedimento incidenti sul sistema dei controlli esperibili avverso i provvedimenti resi nell’interesse della prole e dei coniugi. Viene anzitutto considerato il reclamo che, per effetto del nuovo u.c. dell’art. 708 c.p.c., è oggi proponibile avverso i provvedimenti che il Presidente del Tribunale può assumere nella prima fase del procedimento di separazione. Si tratta di una disposizione opportuna che però il legislatore dimentica di coordinare con l’altro strumento di controllo già previsto contro gli stessi provvedimenti dall’u.c. dell’art. 709 c.p.c. Al riguardo vengono prospettate tutte le possibili interferenze tra tali strumenti di controllo ed i possibili correttivi per tentare un coordinamento tra le due disposizioni. Vengono poi evidenziati i dubbi sulla eventuale reclamabilità dei provvedimenti interinali che il giudice istruttore può assumere nella seconda fase del procedimento di separazione, sulla quale il legislatore ha preferito tacere. Viene analizzato dunque il nuovo sistema dei controlli sui provvedimenti di affidamento dei figli introdotto dal nuovo art. 709 ter c.p.c., disciplina anch’essa opportuna che però non ha mancato di suscitare numerose perplessità e divergenze applicative per superare le quali vengono suggerite possibili soluzioni interpretative.

Il sistema dei controlli sui provvedimenti nell’interesse della prole e dei coniugi dopo la legge n. 54 del 2006

MARINO, CONCETTA MARIA
2009-01-01

Abstract

Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 è stato riformato il sistema dell’affidamento della prole secondo il principio dell’affidamento condiviso, ma sono state introdotte anche importanti novità nel procedimento di separazione disciplinato dagli artt. 706 ss. c.p.c. Nel saggio vengono esaminate proprio le modifiche apportate a questo procedimento incidenti sul sistema dei controlli esperibili avverso i provvedimenti resi nell’interesse della prole e dei coniugi. Viene anzitutto considerato il reclamo che, per effetto del nuovo u.c. dell’art. 708 c.p.c., è oggi proponibile avverso i provvedimenti che il Presidente del Tribunale può assumere nella prima fase del procedimento di separazione. Si tratta di una disposizione opportuna che però il legislatore dimentica di coordinare con l’altro strumento di controllo già previsto contro gli stessi provvedimenti dall’u.c. dell’art. 709 c.p.c. Al riguardo vengono prospettate tutte le possibili interferenze tra tali strumenti di controllo ed i possibili correttivi per tentare un coordinamento tra le due disposizioni. Vengono poi evidenziati i dubbi sulla eventuale reclamabilità dei provvedimenti interinali che il giudice istruttore può assumere nella seconda fase del procedimento di separazione, sulla quale il legislatore ha preferito tacere. Viene analizzato dunque il nuovo sistema dei controlli sui provvedimenti di affidamento dei figli introdotto dal nuovo art. 709 ter c.p.c., disciplina anch’essa opportuna che però non ha mancato di suscitare numerose perplessità e divergenze applicative per superare le quali vengono suggerite possibili soluzioni interpretative.
2009
88-14-14620-9
rimedi impugnatori; provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole; procedimento di separazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/66184
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