La lettura della giurisprudenza costituzionale (ma non solo) in tema di rito abbreviato conferma la difficoltà a ricostruire un “archetipo” di processo, coerente con i postulati fissati dall’art. 111 Cost., riconducibile ad un’unica dimensione e impone un’analisi del dettato normativo filtrata attraverso la stratificazione dell’esperienza applicativa elaborata nel corso dell’ultimo decennio, ai fini di una più attenta e ponderata valutazione delle problematiche e dei nodi interpretativi emersi in seguito alla riforma costituzionale del 1999. L’abbandono delle logiche negoziali su cui si fondava il paradigma del procedimento delineato dal legislatore del 1988, attraverso l’eliminazione, dal quadro dei presupposti di praticabilità del rito, del consenso del pubblico ministero alla richiesta dell’imputato, si correla al definitivo superamento del modello di giudizio “allo stato degli atti” e alla sua sostituzione con un procedimento morfologicamente assai prossimo ad un dibattimento ad attività probatoria contratta Da un punto di vista strutturale e funzionale l’abbreviato si configura, pertanto, come un modulo procedimentale accertativo, condizionato da opzioni probatorie dell’accusato e caratterizzato da esiti sanzionatori rigorosamente predeterminati dal legislatore; una sorta di scelta potestativa, compiuta dall’imputato, che manifestando il proprio consenso alla pronuncia di una sentenza di merito in udienza preliminare, rinuncia al metodo dialogico ai fini dell’elaborazione della prova, integrando così – e, ormai, a prescindere dall’ opinio del pubblico ministero – uno dei presupposti che autorizzano, ex art. 111, comma 5, Cost., la deroga al contraddittorio. La rinnovata struttura del rito impone, allora, una verifica del grado di conciliabilità della sua attuale disciplina normativa con una enunciazione così netta del principio del contraddittorio, come quella consacrata nell’art. 111 Cost.; privilegiando, ovviamente, la chiave di lettura fornita dalla “copertura” costituzionale riservata alla fattispecie derogatoria del consenso, fissata dal comma 5 della medesima disposizione.

Giudizio abbreviato e consenso: una problematica compatibilità costituzionale?

PATANE', Vania
2009-01-01

Abstract

La lettura della giurisprudenza costituzionale (ma non solo) in tema di rito abbreviato conferma la difficoltà a ricostruire un “archetipo” di processo, coerente con i postulati fissati dall’art. 111 Cost., riconducibile ad un’unica dimensione e impone un’analisi del dettato normativo filtrata attraverso la stratificazione dell’esperienza applicativa elaborata nel corso dell’ultimo decennio, ai fini di una più attenta e ponderata valutazione delle problematiche e dei nodi interpretativi emersi in seguito alla riforma costituzionale del 1999. L’abbandono delle logiche negoziali su cui si fondava il paradigma del procedimento delineato dal legislatore del 1988, attraverso l’eliminazione, dal quadro dei presupposti di praticabilità del rito, del consenso del pubblico ministero alla richiesta dell’imputato, si correla al definitivo superamento del modello di giudizio “allo stato degli atti” e alla sua sostituzione con un procedimento morfologicamente assai prossimo ad un dibattimento ad attività probatoria contratta Da un punto di vista strutturale e funzionale l’abbreviato si configura, pertanto, come un modulo procedimentale accertativo, condizionato da opzioni probatorie dell’accusato e caratterizzato da esiti sanzionatori rigorosamente predeterminati dal legislatore; una sorta di scelta potestativa, compiuta dall’imputato, che manifestando il proprio consenso alla pronuncia di una sentenza di merito in udienza preliminare, rinuncia al metodo dialogico ai fini dell’elaborazione della prova, integrando così – e, ormai, a prescindere dall’ opinio del pubblico ministero – uno dei presupposti che autorizzano, ex art. 111, comma 5, Cost., la deroga al contraddittorio. La rinnovata struttura del rito impone, allora, una verifica del grado di conciliabilità della sua attuale disciplina normativa con una enunciazione così netta del principio del contraddittorio, come quella consacrata nell’art. 111 Cost.; privilegiando, ovviamente, la chiave di lettura fornita dalla “copertura” costituzionale riservata alla fattispecie derogatoria del consenso, fissata dal comma 5 della medesima disposizione.
2009
9788834895856
giudizio; abbreviato; consenso; deroghe; riti; speciali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/66243
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