Le imprese bancarie utilizzano segni distintivi non differenti, dal punto di vista della funzione da essi svolta e delle regole ad essi applicabili, da quelli delle altre imprese industriali o commerciali. Nel nostro ordinamento, accanto alle regole generali sui segni distintivi, si rinviene una normativa di settore, applicabile alle sole banche, che contiene anche regole concernenti i segni distintivi. Lo studio dimostra come le regole speciali contenute nella disciplina bancaria realizzano una specificazione con applicazione alle banche di regole già vigenti nella normativa generale sui segni distintivi. La disciplina dei segni distintivi applicabile alle banche è sostanzialmente identica a quella che si applica ad imprese operanti in settori diversi da quello bancario. Le norme dettate specificamente per le imprese bancarie sono specificazione di regole generali. Anche esse sono volte ad assicurare la trasparenza e la concorrenzialità del mercato dove operano le imprese che utilizzano i segni stessi.Poichè le norme generali e quelle speciali si integrano e sono ispirate dalla medesima ratio, la non conformità del segno distintivo alla disciplina speciale si rifletterà sulla legittimità dell'uso o della registrazione di esso in sede civilistica e si tradurrà quindi in un diniego di tutela nei confronti di un segno privo dei requisiti per l'accesso all'esclusiva ed eventualmente in un divieto di uso del segno stesso. E specularmente, ove lo stesso segno non dovesse essere conforme, o non dovesse essere più conforme, a quanto disposto dalle regole generali in materia di validità/proteggibilità dei segni distintivi, l'illegittimità

I segni distintivi delle banche

PENNISI, Roberto
2004-01-01

Abstract

Le imprese bancarie utilizzano segni distintivi non differenti, dal punto di vista della funzione da essi svolta e delle regole ad essi applicabili, da quelli delle altre imprese industriali o commerciali. Nel nostro ordinamento, accanto alle regole generali sui segni distintivi, si rinviene una normativa di settore, applicabile alle sole banche, che contiene anche regole concernenti i segni distintivi. Lo studio dimostra come le regole speciali contenute nella disciplina bancaria realizzano una specificazione con applicazione alle banche di regole già vigenti nella normativa generale sui segni distintivi. La disciplina dei segni distintivi applicabile alle banche è sostanzialmente identica a quella che si applica ad imprese operanti in settori diversi da quello bancario. Le norme dettate specificamente per le imprese bancarie sono specificazione di regole generali. Anche esse sono volte ad assicurare la trasparenza e la concorrenzialità del mercato dove operano le imprese che utilizzano i segni stessi.Poichè le norme generali e quelle speciali si integrano e sono ispirate dalla medesima ratio, la non conformità del segno distintivo alla disciplina speciale si rifletterà sulla legittimità dell'uso o della registrazione di esso in sede civilistica e si tradurrà quindi in un diniego di tutela nei confronti di un segno privo dei requisiti per l'accesso all'esclusiva ed eventualmente in un divieto di uso del segno stesso. E specularmente, ove lo stesso segno non dovesse essere conforme, o non dovesse essere più conforme, a quanto disposto dalle regole generali in materia di validità/proteggibilità dei segni distintivi, l'illegittimità
2004
88-14-10320-8
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/67149
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