In relazione alla confisca la Suprema Corte ha riconosciuto che “nell’elaborazione giurisprudenziale, è ormai acquisita l’affermazione del naturale polimorfismo dell’istituto e della pluralità di funzioni (di misura di sicurezza, prevenzione o pena) di volta in volta perseguite dal legislatore”, evidenziando che “la confisca risponde ad una logica prevalentemente sanzionatoria, configurandosi come uno strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistematici di criminalità economica e di criminalità organizzata. Ne consegue che occorre considerare non già una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46)” .In tale contesto di c.d. polimorfismo dell’istituto della confisca le Sezioni Unite sono chiamate a prendere posizione sulla natura della confisca misura di prevenzione. Come già preannunciato, infatti, la VI sezione ha rimesso alle Sezioni Unite alcune fondamentali questioni in materia di confisca ex art. 2 ter l. 575/65 (oggi disciplinata dall’art. 24 del codice “delle misure di prevenzione”, d.lgs. n. 159/2011): la questio iuris di partenza attiene alla possibilità di applicare retroattivamente la disciplina introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito nella l. 125/2008, e dalla legge n. 94/2009, che ha riformato la l. 575/’65 in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in base alla considerazione che sarebbe applicabile alle misure di prevenzione il disposto dell’art. 200 c.p. previsto per le misure di sicurezza, alla luce dell’equiparazione della natura delle misure di prevenzione a quella delle misure di sicurezza; oppure se non sia applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 preleggi e 2 cod. pen., nonché art. 25 Cost. Nel caso di specie si tratta di applicare retroattivamente il nuovo disposto dell’art. 2 bis, c. 6 bis, riformato dalla l. n. 94/2009 (art. 22, c. 2) e già prima introdotto dall’art. 10, c. 1, lett. c, nr. 2 del d.l. 92/08 (convertito in l. 125/08), che consente di applicare le misure di prevenzione patrimoniali separatamente dalle personali qualora la pericolosità sociale non sia più attuale e quindi non viene irrogata la misura personale, rimanendo l’attualità della pericolosità requisito imprescindibile solo per le misure personali.Come emerge, immediatamente, tale questione in realtà deriva da una prioritaria questione attinente alla determinazione della natura delle misure di prevenzione patrimoniali, in quando l’applicazione dell’art. 200 c.p. è possibile solo laddove la natura delle misure di prevenzione sia equiparata a quella delle misure di sicurezza, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, mentre laddove, alla luce delle sopravvenute riforme che non richiedono più l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, si dubiti di tale natura e si attribuisca natura sanzionatoria alle misure di prevenzione patrimoniale, si dovrebbe applicare il principio di irretroattività. La determinazione della natura delle misure di prevenzione patrimoniali a sua volta è strettamente connessa ad un’altra questione che divide la giurisprudenza e che nell’ordinanza in esame è rimessa alle Sezioni Unite, relativa alla necessità di un “legame logico e temporale che deve intercorrere tra emergere della pericolosità e momento di acquisizione delle utilità da ablare” (la c.d. correlazione temporale), eventuale necessità che influisce, ad avviso del remittente, in maniera determinante sulla natura della confisca di prevenzione.In particolare nell’ordinanza si rileva che in seguito alla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali avvenuta con il d.l. n. 92/08 e con la l. n. 94/09, solo in due pronunce della Suprema Corte è stata attentamente riconsiderata la natura delle misure di prevenzione patrimoniali alla luce delle riforme, o meglio la “perdurante coerenza della lettura ermeneutica offerta nella equiparazione tra misure di sicurezza e misure reali di prevenzione una volta che é stato espunto, dai profili necessari per la comminazione delle seconde, quello della attualità della pericolosità”, giungendo a posizioni antitetiche: la pronuncia Ferrara del 2013, che conferma l’orientamento consolidato che equipara le misure di prevenzione alle misure di sicurezza, e la pronuncia Occhipinti sempre del 2013 , che, invece, in maniera assolutamente innovativa, ritiene che alla luce delle riforme la confisca di prevenzione, che prescinde dall’attualità della pericolosità sociale, assume natura sanzionatoria. In realtà anche nella sentenza n. 10153 del 2012 (depositata nel 2013) si riconsidera la natura delle misure di prevenzione patrimoniali in seguito alle riforme, pur sempre aderendo all’orientamento tradizionale .Nel prosieguo si vogliono evidenziare le diverse posizioni in contrapposizione e i limiti di ciascuna di esse in termini di garanzie, nonché di rispetto della ratio della riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, evidenziando in particolare l’importanza che assume la correlazione temporale in tale dibattito.

LE SEZIONI UNITE DEVONO PRENDERE POSIZIONE: NATURA DELLA CONFISCA ANTIMAFIA; L’APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ; LA NECESSITÀ DELLA “CORRELAZIONE TEMPORALE” Commento in margine a Cass., Sez. VI, ord. 30 gennaio 2014 (dep. 11 marzo 2014), n. 11752, Pres. Garribba, Rel. Paternò Raddusa, Ric. Spinelli e altro

MAUGERI, Anna Maria
2014-01-01

Abstract

In relazione alla confisca la Suprema Corte ha riconosciuto che “nell’elaborazione giurisprudenziale, è ormai acquisita l’affermazione del naturale polimorfismo dell’istituto e della pluralità di funzioni (di misura di sicurezza, prevenzione o pena) di volta in volta perseguite dal legislatore”, evidenziando che “la confisca risponde ad una logica prevalentemente sanzionatoria, configurandosi come uno strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistematici di criminalità economica e di criminalità organizzata. Ne consegue che occorre considerare non già una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46)” .In tale contesto di c.d. polimorfismo dell’istituto della confisca le Sezioni Unite sono chiamate a prendere posizione sulla natura della confisca misura di prevenzione. Come già preannunciato, infatti, la VI sezione ha rimesso alle Sezioni Unite alcune fondamentali questioni in materia di confisca ex art. 2 ter l. 575/65 (oggi disciplinata dall’art. 24 del codice “delle misure di prevenzione”, d.lgs. n. 159/2011): la questio iuris di partenza attiene alla possibilità di applicare retroattivamente la disciplina introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito nella l. 125/2008, e dalla legge n. 94/2009, che ha riformato la l. 575/’65 in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in base alla considerazione che sarebbe applicabile alle misure di prevenzione il disposto dell’art. 200 c.p. previsto per le misure di sicurezza, alla luce dell’equiparazione della natura delle misure di prevenzione a quella delle misure di sicurezza; oppure se non sia applicabile alle misure di prevenzione patrimoniali il principio di irretroattività, di cui all’art. 11 preleggi e 2 cod. pen., nonché art. 25 Cost. Nel caso di specie si tratta di applicare retroattivamente il nuovo disposto dell’art. 2 bis, c. 6 bis, riformato dalla l. n. 94/2009 (art. 22, c. 2) e già prima introdotto dall’art. 10, c. 1, lett. c, nr. 2 del d.l. 92/08 (convertito in l. 125/08), che consente di applicare le misure di prevenzione patrimoniali separatamente dalle personali qualora la pericolosità sociale non sia più attuale e quindi non viene irrogata la misura personale, rimanendo l’attualità della pericolosità requisito imprescindibile solo per le misure personali.Come emerge, immediatamente, tale questione in realtà deriva da una prioritaria questione attinente alla determinazione della natura delle misure di prevenzione patrimoniali, in quando l’applicazione dell’art. 200 c.p. è possibile solo laddove la natura delle misure di prevenzione sia equiparata a quella delle misure di sicurezza, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, mentre laddove, alla luce delle sopravvenute riforme che non richiedono più l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, si dubiti di tale natura e si attribuisca natura sanzionatoria alle misure di prevenzione patrimoniale, si dovrebbe applicare il principio di irretroattività. La determinazione della natura delle misure di prevenzione patrimoniali a sua volta è strettamente connessa ad un’altra questione che divide la giurisprudenza e che nell’ordinanza in esame è rimessa alle Sezioni Unite, relativa alla necessità di un “legame logico e temporale che deve intercorrere tra emergere della pericolosità e momento di acquisizione delle utilità da ablare” (la c.d. correlazione temporale), eventuale necessità che influisce, ad avviso del remittente, in maniera determinante sulla natura della confisca di prevenzione.In particolare nell’ordinanza si rileva che in seguito alla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali avvenuta con il d.l. n. 92/08 e con la l. n. 94/09, solo in due pronunce della Suprema Corte è stata attentamente riconsiderata la natura delle misure di prevenzione patrimoniali alla luce delle riforme, o meglio la “perdurante coerenza della lettura ermeneutica offerta nella equiparazione tra misure di sicurezza e misure reali di prevenzione una volta che é stato espunto, dai profili necessari per la comminazione delle seconde, quello della attualità della pericolosità”, giungendo a posizioni antitetiche: la pronuncia Ferrara del 2013, che conferma l’orientamento consolidato che equipara le misure di prevenzione alle misure di sicurezza, e la pronuncia Occhipinti sempre del 2013 , che, invece, in maniera assolutamente innovativa, ritiene che alla luce delle riforme la confisca di prevenzione, che prescinde dall’attualità della pericolosità sociale, assume natura sanzionatoria. In realtà anche nella sentenza n. 10153 del 2012 (depositata nel 2013) si riconsidera la natura delle misure di prevenzione patrimoniali in seguito alle riforme, pur sempre aderendo all’orientamento tradizionale .Nel prosieguo si vogliono evidenziare le diverse posizioni in contrapposizione e i limiti di ciascuna di esse in termini di garanzie, nonché di rispetto della ratio della riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, evidenziando in particolare l’importanza che assume la correlazione temporale in tale dibattito.
2014
NATURA GIURIDICA; CONFISCA DI PREVENZIONE; CORRELAZIONE TEMPORALE
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