Quando il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha disposto, nel marzo 2023, con un provvedimento che rappresenta un unicum in Europa, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti da parte di OpenAI - la società statunitense che gestisce la piattaforma ChatGPT – e a seguito di ciò la società ha sospeso il servizio nel territorio italiano, gli utenti avrebbero dovuto rallegrarsi dell’efficacia della misura assunta a tutela di un loro diritto fondamentale. Difatti, il Garante aveva riscontrato che l’uso dei dati personali degli utenti per addestrare l’algoritmo era privo di base giuridica, non avendo la Società fornito agli interessati un’adeguata informazione sulla finalità del trattamento. Gli utenti sono stati colti, invece, da un senso di smarrimento e hanno cominciato a chiedersi come avrebbero fatto a svolgere in modo efficace le attività che fino a quel momento avevano delegato all’intelligenza artificiale. Anzi, al fine di aggirare il divieto posto dal Garante, si sono spinti fino ad escogitare nuove modalità di accesso alla piattaforma ChatGPT, mediante l’uso di una VPN localizzata in un altro Stato europeo, che non conteneva quelle limitazioni. Il provvedimento di sospensione è stato successivamente revocato, in ragione degli interventi posti in essere da OpenAI a protezione dei dati personali degli utenti. Tuttavia, la vicenda sopra menzionata conferma ciò che era già emerso con riguardo ai social-network, vale a dire che gli utenti di queste piattaforme non attribuiscono affatto al loro diritto alla protezione dei dati personali il carattere d’inviolabilità, che la legge nazionale gli riconosce, e sono ben disposti a rinunciarvi in cambio della possibilità di accedere ad un servizio. In questo contesto – nel quale il Parlamento europeo ha appena approvato il nuovo Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (IA ACT) – occorre chiedersi se il consenso “informato” dell’interessato rappresenti ancora una base giuridica adeguata del trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme digitali.
El caso del Garante italiano de protección de datos contra ChatGPT: ¿sigue siendo necesario el consentimiento informado?
Claudia BenantiWriting – Original Draft Preparation
2025-01-01
Abstract
Quando il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha disposto, nel marzo 2023, con un provvedimento che rappresenta un unicum in Europa, la limitazione del trattamento dei dati degli utenti da parte di OpenAI - la società statunitense che gestisce la piattaforma ChatGPT – e a seguito di ciò la società ha sospeso il servizio nel territorio italiano, gli utenti avrebbero dovuto rallegrarsi dell’efficacia della misura assunta a tutela di un loro diritto fondamentale. Difatti, il Garante aveva riscontrato che l’uso dei dati personali degli utenti per addestrare l’algoritmo era privo di base giuridica, non avendo la Società fornito agli interessati un’adeguata informazione sulla finalità del trattamento. Gli utenti sono stati colti, invece, da un senso di smarrimento e hanno cominciato a chiedersi come avrebbero fatto a svolgere in modo efficace le attività che fino a quel momento avevano delegato all’intelligenza artificiale. Anzi, al fine di aggirare il divieto posto dal Garante, si sono spinti fino ad escogitare nuove modalità di accesso alla piattaforma ChatGPT, mediante l’uso di una VPN localizzata in un altro Stato europeo, che non conteneva quelle limitazioni. Il provvedimento di sospensione è stato successivamente revocato, in ragione degli interventi posti in essere da OpenAI a protezione dei dati personali degli utenti. Tuttavia, la vicenda sopra menzionata conferma ciò che era già emerso con riguardo ai social-network, vale a dire che gli utenti di queste piattaforme non attribuiscono affatto al loro diritto alla protezione dei dati personali il carattere d’inviolabilità, che la legge nazionale gli riconosce, e sono ben disposti a rinunciarvi in cambio della possibilità di accedere ad un servizio. In questo contesto – nel quale il Parlamento europeo ha appena approvato il nuovo Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (IA ACT) – occorre chiedersi se il consenso “informato” dell’interessato rappresenti ancora una base giuridica adeguata del trattamento dei dati personali da parte delle piattaforme digitali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


