Il provvedimento del Tribunale di Palermo in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che può leggersi in allegato, si presenta particolarmente interessante perché ammette l’incidente di esecuzione proposto innanzi al giudice della prevenzione dal creditore (che non era potuto intervenire nel corso del procedimento) titolare di ipoteca su immobile definitivamente confiscato, a condizione: che abbia iscritto la propria garanzia anteriormente alla trascrizione del sequestro; che fornisca la dimostrazione della propria buona fede, da intendersi come affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza. Si precisa che con l’articolo 5 della legge 31.3.2010, n. 50, di conversione del D.L. n. 4 del 2010, sono stati aggiunti dei periodi al quinto comma dell’articolo 2 ter dellalegge n. 575/65, con cui è stata legislativamente apprestata tutela, all’interno del procedimento di prevenzione dinanzi al tribunale, ai terzi titolari su beni immobili sequestrati dei seguenti diritti: di una quota indivisa; di diritti reali di godimento o di garanzia.

Misure di prevenzione patrimoniale: tutela dei terzi e nozione di buona fede Nota a Tribunale di Palermo, sez. misure di prevenzione, 18.1.2011, Sicilcassa in l.c.a., Pres. Saguto, Est. Nicastro

MAUGERI, Anna Maria
2011-01-01

Abstract

Il provvedimento del Tribunale di Palermo in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che può leggersi in allegato, si presenta particolarmente interessante perché ammette l’incidente di esecuzione proposto innanzi al giudice della prevenzione dal creditore (che non era potuto intervenire nel corso del procedimento) titolare di ipoteca su immobile definitivamente confiscato, a condizione: che abbia iscritto la propria garanzia anteriormente alla trascrizione del sequestro; che fornisca la dimostrazione della propria buona fede, da intendersi come affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza. Si precisa che con l’articolo 5 della legge 31.3.2010, n. 50, di conversione del D.L. n. 4 del 2010, sono stati aggiunti dei periodi al quinto comma dell’articolo 2 ter dellalegge n. 575/65, con cui è stata legislativamente apprestata tutela, all’interno del procedimento di prevenzione dinanzi al tribunale, ai terzi titolari su beni immobili sequestrati dei seguenti diritti: di una quota indivisa; di diritti reali di godimento o di garanzia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/70114
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