Con la sentenza n. 655 del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Arezzo interviene su un caso di malpractice sanitaria riguardante la morte in utero di un bambino al momento del parto, consolidando vecchi e “nuovi” approdi in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La pronuncia, infatti, sulla scorta di un recente revirement della Cassazione, qualifica il danno da perdita del concepito come lesione di un rapporto familiare « attuale» e non già meramente potenziale, liquidando la sofferenza morale patita dai genitori e dalla nonna materna sulla base del sistema a punti elaborato dalle Tabelle di Milano. Così facendo, per un verso si allargano le maglie del danno ingiusto, adeguatamente valorizzando, tanto sul piano teorico quanto fenomenologico, la relazione parentale con il concepito, e assicurando risarcimenti « certi », « equi » e sufficientemente ampi; per altro verso, il danno da perdita del concepito si trasforma, tanto sul piano qualitativo quanto su quello quantitativo, in un danno (non patrimoniale) in re ipsa, rimanendo poco o alcuno spazio alla c.d. equità del caso concreto.

Morte del concepito e "attualità" del danno da perdita del rapporto parentale.

Ilenia Rapisarda
2026-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 655 del 20 ottobre 2025, il Tribunale di Arezzo interviene su un caso di malpractice sanitaria riguardante la morte in utero di un bambino al momento del parto, consolidando vecchi e “nuovi” approdi in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La pronuncia, infatti, sulla scorta di un recente revirement della Cassazione, qualifica il danno da perdita del concepito come lesione di un rapporto familiare « attuale» e non già meramente potenziale, liquidando la sofferenza morale patita dai genitori e dalla nonna materna sulla base del sistema a punti elaborato dalle Tabelle di Milano. Così facendo, per un verso si allargano le maglie del danno ingiusto, adeguatamente valorizzando, tanto sul piano teorico quanto fenomenologico, la relazione parentale con il concepito, e assicurando risarcimenti « certi », « equi » e sufficientemente ampi; per altro verso, il danno da perdita del concepito si trasforma, tanto sul piano qualitativo quanto su quello quantitativo, in un danno (non patrimoniale) in re ipsa, rimanendo poco o alcuno spazio alla c.d. equità del caso concreto.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/732769
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