La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2025, ribadisce che l’art. 117 Cost. (nella parte in cui riserva in via esclusiva alla competenza legislativa statale l’ordinamento civile) non preclude alle Regioni di introdurre limiti alle c.d. locazioni turistiche, non solo perche´ l’attivita` turistica e` affidata alla competenza residuale delle Regioni e le limitazioni a tale forma di utilizzo della proprieta` immobiliare non incidono sul contenuto del contratto, ma anche perche´ , trattandosi di materia strettamente collegata al governo del territorio, le autorita` locali possono meglio garantire il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi in gioco.

Le locazioni turistiche tra libertà di iniziativa economica e funzione sociale della proprietà privata

Michela Cavallaro
2026-01-01

Abstract

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2025, ribadisce che l’art. 117 Cost. (nella parte in cui riserva in via esclusiva alla competenza legislativa statale l’ordinamento civile) non preclude alle Regioni di introdurre limiti alle c.d. locazioni turistiche, non solo perche´ l’attivita` turistica e` affidata alla competenza residuale delle Regioni e le limitazioni a tale forma di utilizzo della proprieta` immobiliare non incidono sul contenuto del contratto, ma anche perche´ , trattandosi di materia strettamente collegata al governo del territorio, le autorita` locali possono meglio garantire il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi in gioco.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/734109
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