Prendendo spunto da una recente decisione del Tribunale di Roma, vengono esaminate due distinte questioni. La prima concerne l’individuazione del tipo di attività svolta dal conduttore perché possa ritenersi sussistente in suo favore la prelazione prevista dall’art. 38, 1° comma, L. 27 luglio 1978, n. 392; la seconda, invece, riguarda l’applicabilità della prevista preferenza nel caso di vendita competitiva fallimentare e di vendite forzate in genere.

Prelazione urbana e vendita competitiva nel fallimento e nella liquidazione giudiziale

Edoardo Milazzo
2023-01-01

Abstract

Prendendo spunto da una recente decisione del Tribunale di Roma, vengono esaminate due distinte questioni. La prima concerne l’individuazione del tipo di attività svolta dal conduttore perché possa ritenersi sussistente in suo favore la prelazione prevista dall’art. 38, 1° comma, L. 27 luglio 1978, n. 392; la seconda, invece, riguarda l’applicabilità della prevista preferenza nel caso di vendita competitiva fallimentare e di vendite forzate in genere.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/734509
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