La confisca ha assunto negli ultimissimi decenni una rinnovata e incredibile importanza come fondamentale strumento di lotta contro la criminalità economica e il crimine organizzato, importanza testimoniata dall’attenzione del legislatore europeo e internazionale verso tale strumento. In realtà nel diritto moderno si dovrebbe parlare di “confische” penali, più che di confisca penale, non esistendo un unico modello di confisca, ma una pluralità di forme di confisca che, accomunate dall’essere una forma di espropriazione da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite ( ), si distinguono per l’oggetto dell’ablazione, la disciplina e le finalità perseguite; tanto è vero che ancora oggi risulta incredibilmente attuale la definizione della confisca come “reticolo di meccanismi sanzionatori” ( ), la cui natura nel caso concreto dipende dalla specifica disciplina, in conformità a quel polifunzionalismo o a quella natura “proteiforme” della confisca di cui ha parlato a più riprese la Corte Costituzionale e la Suprema Corte: “la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica” e “il suo contenuto…è sempre la…privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa”, con l’effetto che viene in rilievo “non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge” ( ). L’art. 240 c.p. – completato dall’art. 236 c.p. - prevede la disciplina generale della confisca nel diritto penale, applicabile per ogni fattispecie per la quale non è prevista una disciplina speciale e, comunque, anche in questo caso applicabile laddove non espressamente previsto.L’introduzione di sempre nuove forme di confisca speciale, testimonia come la disciplina contemplata dall’art. 240 c.p. si presenta sotto diversi profili ormai inadeguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimine, continuando a prevedere il carattere facoltativo della confisca del profitto e mantenendo l’ormai obsoleta distinzione tra prezzo e profitto. Nella logica individualpreventiva del nostro codice penale, fondato sul modello di illecito monosoggettivo a tutela di beni individuali, il carattere obbligatorio della confisca del prezzo si giustificava in quanto il prezzo rappresentava qualcosa di assolutamente riprovevole, costituendo l'incentivo o lo scopo che ha indotto il reo a delinquere ( ); il profitto, invece, rappresentava solo una possibile ed indiretta conseguenza del reato, la cui sottrazione poteva essere, quindi, subordinata alla decisione del giudice in base alla sua valutazione della pericolosità sociale del reo. La facoltatività della confisca del profitto, però, non trova più una giustificazione razionale nell'ambito del moderno diritto penale, nel quale la lotta contro l'accumulo dei capitali illeciti è diventata un obiettivo primario. Oggi non solo il contesto storico-sociale di riferimento è cambiato, ma, soprattutto, la criminalità e le sue forme di manifestazione sono diverse da quelle conosciute dal legislatore del '30 e spesso i reati più gravi sono quelli che non colpiscono esclusivamente un bene individuale, ma quelli che incidono su interessi diffusi come il narcotraffico, le frodi, i reati ambientali. Reati che vanno al di là di logiche individualistiche da committenza privata del reato, sottesa alla nozione di prezzo, ma piuttosto si realizzano attraverso strutture organizzate permanenti, il cui scopo è quello di realizzare un profitto, che non rappresenta solo una conseguenza possibile ed eventuale del reato, ma piuttosto il suo incentivo fondamentale ( ); tutti i documenti sovrannazionali, del resto, impongono il carattere obbligatorio della confisca del profitto. Anzi il problema del legislatore moderno è rappresentato dalla necessità di colpire i patrimoni accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali, che rappresentano uno strumento di infiltrazione nell’economia lecita e nei gangli vitali della politica, patrimoni rispetto ai quali diventa difficile accertare il nesso tra uno specifico bene e il reato fonte, tanto è vero che emerge la necessità di prevedere forme di alleggerimento dell’onere della prova dell’origine illecita, se non di inversione dell’onere della prova, e addirittura la necessità di garantire la sottrazione dei profitti illeciti anche in mancanza di una sentenza di condanna, come si esaminerà.In tale direzione il primo strumento per facilitare la confisca del profitto illecito è rappresentato dalla confisca per equivalente, ma nell’art. 240 c.p. non è stata ancora introdotta una disciplina generale di tale forma di confisca, come era previsto, invece, dalla legge comunitaria 2007 ( ), al fine di garantire l’adempimento della decisione quadro 2005/212/GAI ( ). In realtà la consapevolezza del legislatore italiano dell’importanza della confisca come strumento di lotta contro la criminalità, in particolare organizzata, emerge già nel 1982 con la legge Rognoni La Torre che ha introdotto una delle prime forme di confisca “allargata” conosciuta nel panorama internazionale, la confisca-misura di prevenzione ex art. 2 ter l. 575/’65 (oggi art. 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione introdotto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che ha rappresentato e continua a rappresentare un formidabile, seppure problematico in termini di rispetto dei principi fondamentali della materia penale, strumento di lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti e l’infiltrazione della criminalità nell’economia. Per il resto la valorizzazione del ruolo della confisca nella lotta contro la criminalità del “profitto” si è realizzata nell’ordinamento italiano con l’introduzione di sempre più numerose forme speciali di confisca obbligatoria del profitto, e talora anche degli strumenti del reato, nonché della confisca per equivalente, oltre a prevedere una forma di confisca penale del profitto c.d. allargata con l’art. 12 sexies d.l. 306/’92.

CONFISCA (DIRITTO PENALE)

MAUGERI, Anna Maria
2015-01-01

Abstract

La confisca ha assunto negli ultimissimi decenni una rinnovata e incredibile importanza come fondamentale strumento di lotta contro la criminalità economica e il crimine organizzato, importanza testimoniata dall’attenzione del legislatore europeo e internazionale verso tale strumento. In realtà nel diritto moderno si dovrebbe parlare di “confische” penali, più che di confisca penale, non esistendo un unico modello di confisca, ma una pluralità di forme di confisca che, accomunate dall’essere una forma di espropriazione da parte dello Stato di beni altrui in seguito a condotte illecite ( ), si distinguono per l’oggetto dell’ablazione, la disciplina e le finalità perseguite; tanto è vero che ancora oggi risulta incredibilmente attuale la definizione della confisca come “reticolo di meccanismi sanzionatori” ( ), la cui natura nel caso concreto dipende dalla specifica disciplina, in conformità a quel polifunzionalismo o a quella natura “proteiforme” della confisca di cui ha parlato a più riprese la Corte Costituzionale e la Suprema Corte: “la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica” e “il suo contenuto…è sempre la…privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa”, con l’effetto che viene in rilievo “non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge” ( ). L’art. 240 c.p. – completato dall’art. 236 c.p. - prevede la disciplina generale della confisca nel diritto penale, applicabile per ogni fattispecie per la quale non è prevista una disciplina speciale e, comunque, anche in questo caso applicabile laddove non espressamente previsto.L’introduzione di sempre nuove forme di confisca speciale, testimonia come la disciplina contemplata dall’art. 240 c.p. si presenta sotto diversi profili ormai inadeguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimine, continuando a prevedere il carattere facoltativo della confisca del profitto e mantenendo l’ormai obsoleta distinzione tra prezzo e profitto. Nella logica individualpreventiva del nostro codice penale, fondato sul modello di illecito monosoggettivo a tutela di beni individuali, il carattere obbligatorio della confisca del prezzo si giustificava in quanto il prezzo rappresentava qualcosa di assolutamente riprovevole, costituendo l'incentivo o lo scopo che ha indotto il reo a delinquere ( ); il profitto, invece, rappresentava solo una possibile ed indiretta conseguenza del reato, la cui sottrazione poteva essere, quindi, subordinata alla decisione del giudice in base alla sua valutazione della pericolosità sociale del reo. La facoltatività della confisca del profitto, però, non trova più una giustificazione razionale nell'ambito del moderno diritto penale, nel quale la lotta contro l'accumulo dei capitali illeciti è diventata un obiettivo primario. Oggi non solo il contesto storico-sociale di riferimento è cambiato, ma, soprattutto, la criminalità e le sue forme di manifestazione sono diverse da quelle conosciute dal legislatore del '30 e spesso i reati più gravi sono quelli che non colpiscono esclusivamente un bene individuale, ma quelli che incidono su interessi diffusi come il narcotraffico, le frodi, i reati ambientali. Reati che vanno al di là di logiche individualistiche da committenza privata del reato, sottesa alla nozione di prezzo, ma piuttosto si realizzano attraverso strutture organizzate permanenti, il cui scopo è quello di realizzare un profitto, che non rappresenta solo una conseguenza possibile ed eventuale del reato, ma piuttosto il suo incentivo fondamentale ( ); tutti i documenti sovrannazionali, del resto, impongono il carattere obbligatorio della confisca del profitto. Anzi il problema del legislatore moderno è rappresentato dalla necessità di colpire i patrimoni accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali, che rappresentano uno strumento di infiltrazione nell’economia lecita e nei gangli vitali della politica, patrimoni rispetto ai quali diventa difficile accertare il nesso tra uno specifico bene e il reato fonte, tanto è vero che emerge la necessità di prevedere forme di alleggerimento dell’onere della prova dell’origine illecita, se non di inversione dell’onere della prova, e addirittura la necessità di garantire la sottrazione dei profitti illeciti anche in mancanza di una sentenza di condanna, come si esaminerà.In tale direzione il primo strumento per facilitare la confisca del profitto illecito è rappresentato dalla confisca per equivalente, ma nell’art. 240 c.p. non è stata ancora introdotta una disciplina generale di tale forma di confisca, come era previsto, invece, dalla legge comunitaria 2007 ( ), al fine di garantire l’adempimento della decisione quadro 2005/212/GAI ( ). In realtà la consapevolezza del legislatore italiano dell’importanza della confisca come strumento di lotta contro la criminalità, in particolare organizzata, emerge già nel 1982 con la legge Rognoni La Torre che ha introdotto una delle prime forme di confisca “allargata” conosciuta nel panorama internazionale, la confisca-misura di prevenzione ex art. 2 ter l. 575/’65 (oggi art. 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione introdotto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che ha rappresentato e continua a rappresentare un formidabile, seppure problematico in termini di rispetto dei principi fondamentali della materia penale, strumento di lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti e l’infiltrazione della criminalità nell’economia. Per il resto la valorizzazione del ruolo della confisca nella lotta contro la criminalità del “profitto” si è realizzata nell’ordinamento italiano con l’introduzione di sempre più numerose forme speciali di confisca obbligatoria del profitto, e talora anche degli strumenti del reato, nonché della confisca per equivalente, oltre a prevedere una forma di confisca penale del profitto c.d. allargata con l’art. 12 sexies d.l. 306/’92.
2015
9788814202001
CONFISCA; DIRITTO; PENALE
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
INDICE_024191617 Annali VIII.pdf

accesso aperto

Descrizione: Indice
Tipologia: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Dominio pubblico
Dimensione 111.95 kB
Formato Adobe PDF
111.95 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/83886
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact