Negli ultimi anni si è assistito ad un orientamento interventista dell’Unione europea che sempre più spesso sia con strumenti di I pilastro, sia con strumenti di III pilastro, decisioni quadro, ha sollecitato l’intervento penale, cavalcando quella politica securitaria, che fa della sicurezza un bene meritevole di tutela. Emerge allora l’esigenza di orientare anche la politica penale europea in base al principio di extrema ratio, esigenza tanto più rilevante se si considera che con l’introduzione del Trattato di Lisbona, pur non essendo riconosciuta una generale competenza penale in capo all’Unione europea, le vengono attribuite delle prerogative significative, parlandosi tout court di «cooperazione giudiziaria in materia penale» (fondata sul principio del mutuo riconoscimento) e di «adozione di norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni» (rispettivamente artt. 82, par. 1 e 83, par. 1 TFUE) al fine di conseguire la diretta armonizzazione della legislazione penale degli Stati membri; tutte le materie afferenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia saranno adottate con il c.d. "metodo comunitario", grazie all'eliminazione della struttura in pilastri, con la conseguente sottoposizione della relativa attività normativa al procedimento di codecisione e al controllo della Corte di giustizia (art. 83 TFUE). Mentre, allora, il cieco perseguimento di esigenze di sicurezza spesso prevalenti sulla dimensione delle garanzie, comporta il rischio di una deriva promozionale delle iniziative di armonizzazione, sembra opportuna una riflessione sulle potenzialità offerte dal sistema amministrativo punitivo dell’Unione europea in una corretta ottica di extrema ratio dell’intervento penale. In tale ottica, infatti, le sanzioni comunitarie di carattere amministrativo punitivo potrebbero, o meglio avrebbero dovuto rappresentare una fondamentale opzione alternativa all’utilizzo dello strumento penale, nel senso che in taluni settori lo strumento amministrativo-punitivo può rivelarsi maggiormente idoneo a perseguire lo scopo e soprattutto già sufficiente, rendendo sproporzionato l’intervento penale. In tale ottica si deve ricordare che l'ordinamento comunitario è dotato di un sistema di tutela immediata dei suoi beni giuridici, che consiste nel potere degli organi comunitari di comminare sanzioni amministrative punitive; si distinguono le sanzioni accentrate (pecuniarie) e le sanzioni decentrate (sui generis, fondamentalmente forme di esclusione o diminuzione degli aiuti e benefici CE, ovvero obblighi di restituzione maggiorata delle erogazioni comunitarie concesse). Le prime sono previste dalla normativa comunitaria in alcuni regolamenti adottati dal Consiglio delle Comunità europee nel settore della concorrenza sulla base dell'art. 83 TCE (ex art. 87 CEE), oggi 103 TFUE, e applicate dalle stesse autorità comunitarie; anche se in materia di concorrenza il regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (che ha abrogato il regolamento n. 17/62 ), pur conservando il ruolo centrale degli organi della Comunità ai fini dell’applicazione delle sanzioni in esame, prevede un maggior coinvolgimento degli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, al fine di garantire, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, una più efficace applicazione di tali regole. Le sanzioni sui generis, invece, pur essendo contemplate da alcuni regolamenti comunitari, devono essere applicate dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei principi dei relativi sistemi sanzionatori (art. 2, § 4, del reg. n. 2988/95) (sanzioni decentrate). In relazione alle sanzioni decentrate è stato introdotto il regolamento del Consiglio n. 2988, adottato il 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, che ha introdotto una sorta di disciplina generale del potere punitivo comunitario, sancendo i principi che devono presiedere l’esercizio di tale potere – non solo in applicazione delle sanzioni sui generis -. Si tratta di sanzioni aventi carattere amministrativo punitivo e non penale, come affermato dalla Corte di Giustizia. Il lavoro esamina il rispetto del principio di proporzione nelle scelte di intervento punitivo dell’Unione Europea, a partire dall’esame dei vincoli derivanti dalla Carta dei Diritti fondamentali, per poi verificare come lo strumento amministrativo e l’irregolarità amministrativa contempalta dal regolamento n. 2988/’95 possa costituire un valido strumento per una politica di intervento sia del legislatore europeo sia di quello interno ispirata al principio di proporzione e di sussidiarietà comunitaria, nel rispetto di taluni principi fondamentali della materia penale a partire dal principio di colpevolezza (anche delle persone giuridiche).

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONE NELLE SCELTE PUNITIVE DEL LEGISLATORE EUROPEO: L’ALTERNATIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNITARIE

MAUGERI, Anna Maria
2011-01-01

Abstract

Negli ultimi anni si è assistito ad un orientamento interventista dell’Unione europea che sempre più spesso sia con strumenti di I pilastro, sia con strumenti di III pilastro, decisioni quadro, ha sollecitato l’intervento penale, cavalcando quella politica securitaria, che fa della sicurezza un bene meritevole di tutela. Emerge allora l’esigenza di orientare anche la politica penale europea in base al principio di extrema ratio, esigenza tanto più rilevante se si considera che con l’introduzione del Trattato di Lisbona, pur non essendo riconosciuta una generale competenza penale in capo all’Unione europea, le vengono attribuite delle prerogative significative, parlandosi tout court di «cooperazione giudiziaria in materia penale» (fondata sul principio del mutuo riconoscimento) e di «adozione di norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni» (rispettivamente artt. 82, par. 1 e 83, par. 1 TFUE) al fine di conseguire la diretta armonizzazione della legislazione penale degli Stati membri; tutte le materie afferenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia saranno adottate con il c.d. "metodo comunitario", grazie all'eliminazione della struttura in pilastri, con la conseguente sottoposizione della relativa attività normativa al procedimento di codecisione e al controllo della Corte di giustizia (art. 83 TFUE). Mentre, allora, il cieco perseguimento di esigenze di sicurezza spesso prevalenti sulla dimensione delle garanzie, comporta il rischio di una deriva promozionale delle iniziative di armonizzazione, sembra opportuna una riflessione sulle potenzialità offerte dal sistema amministrativo punitivo dell’Unione europea in una corretta ottica di extrema ratio dell’intervento penale. In tale ottica, infatti, le sanzioni comunitarie di carattere amministrativo punitivo potrebbero, o meglio avrebbero dovuto rappresentare una fondamentale opzione alternativa all’utilizzo dello strumento penale, nel senso che in taluni settori lo strumento amministrativo-punitivo può rivelarsi maggiormente idoneo a perseguire lo scopo e soprattutto già sufficiente, rendendo sproporzionato l’intervento penale. In tale ottica si deve ricordare che l'ordinamento comunitario è dotato di un sistema di tutela immediata dei suoi beni giuridici, che consiste nel potere degli organi comunitari di comminare sanzioni amministrative punitive; si distinguono le sanzioni accentrate (pecuniarie) e le sanzioni decentrate (sui generis, fondamentalmente forme di esclusione o diminuzione degli aiuti e benefici CE, ovvero obblighi di restituzione maggiorata delle erogazioni comunitarie concesse). Le prime sono previste dalla normativa comunitaria in alcuni regolamenti adottati dal Consiglio delle Comunità europee nel settore della concorrenza sulla base dell'art. 83 TCE (ex art. 87 CEE), oggi 103 TFUE, e applicate dalle stesse autorità comunitarie; anche se in materia di concorrenza il regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (che ha abrogato il regolamento n. 17/62 ), pur conservando il ruolo centrale degli organi della Comunità ai fini dell’applicazione delle sanzioni in esame, prevede un maggior coinvolgimento degli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, al fine di garantire, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, una più efficace applicazione di tali regole. Le sanzioni sui generis, invece, pur essendo contemplate da alcuni regolamenti comunitari, devono essere applicate dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei principi dei relativi sistemi sanzionatori (art. 2, § 4, del reg. n. 2988/95) (sanzioni decentrate). In relazione alle sanzioni decentrate è stato introdotto il regolamento del Consiglio n. 2988, adottato il 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, che ha introdotto una sorta di disciplina generale del potere punitivo comunitario, sancendo i principi che devono presiedere l’esercizio di tale potere – non solo in applicazione delle sanzioni sui generis -. Si tratta di sanzioni aventi carattere amministrativo punitivo e non penale, come affermato dalla Corte di Giustizia. Il lavoro esamina il rispetto del principio di proporzione nelle scelte di intervento punitivo dell’Unione Europea, a partire dall’esame dei vincoli derivanti dalla Carta dei Diritti fondamentali, per poi verificare come lo strumento amministrativo e l’irregolarità amministrativa contempalta dal regolamento n. 2988/’95 possa costituire un valido strumento per una politica di intervento sia del legislatore europeo sia di quello interno ispirata al principio di proporzione e di sussidiarietà comunitaria, nel rispetto di taluni principi fondamentali della materia penale a partire dal principio di colpevolezza (anche delle persone giuridiche).
2011
8814156964
extrema ratio; scelte punitive; diritti fondamentali; irregolarità; sanzioni amministrative; fundamental rights; administrative sanctions; punitive choices; infraction
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/84451
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact