Nonostante i successi ottenuti nell'attacco alle organizzazioni mafiose, in Italia si denuncia ancora la mancanza di una seria strategia di lotta alla mafia da un punto di vista patrimoniale e anzi negli ultimi anni, in particolare dal 2002, si è assistito a una sensibile diminuzione del numero dei sequestri e delle confische anche a causa delle carenze delle agenzie addette alle indagini e per gli scarsi coordinamenti in materia, come evidenziato nella “Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni alla criminalità organizzata”, elaborata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.La dottrina denuncia da anni il carattere frammentario della legislazione in materia - definita quale tipica espressione di una logica postmoderna, destrutturante e minimalista, guidata dalle contingenze, al di fuori di qualunque tentativo di costruzione razionale del sistema – e, di conseguenza, l’esigenza improcrastinabile di ricondurre nella logica del "sistema penale" le nuove sanzioni patrimoniali proponendo una razionalizzazione della materia, capace di salvaguardare quel sia pure precario equilibrio tra "funzionalità e garantismo", su cui deve fondarsi il diritto penale (“la popolarità delle garanzie resterà sempre bassa, se la cultura giuridica continuerà ad essere, in fondo, logica riduttiva dei mezzi e non scienza, assiologicamente orientata, dei fini”).Invece di procedere ad una complessiva opera di razionalizzazione della materia attraverso l’elaborazione di un Testo unico (in tale direzione basti ricordare le proposte avanzate nel Progetto per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiandaca, nonché, da ultimo, lo schema di disegno di legge delega “Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e patrocinio a spese dello Stato” - A.C. 3242 - presentato nella scorsa legislatura, 13 novembre 2007 ), il legislatore ha preferito procedere a parziali riforme, frammentarie e scoordinate, con alcune disposizioni contenute nel decr. n. 92/’2008, come convertito nella l. n. 125/’08 (c.d. pacchetto sicurezza 2008), e con la successiva l. n. 94 del 15 luglio 2009 (disegno di legge n. 733-B recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ribattezzato nei primi commenti “pacchetto-sicurezza-bis”).Tali parziali riforme hanno, comunque, profondamente modificato il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, contemplato dalla l. 575/’65, e, in particolare, hanno perseguito il fine di separare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali, consentendo l’applicazione delle prime anche in mancanza di quella situazione di “pericolosità sociale” presupposta ai fini dell’imposizione della misura personale. In tale direzione prevede la completa separazione delle misure patrimoniali dalle personali il Progetto Fiandaca e il d.d.l. delega recante “Misure di contrasto alla criminalità organizzata.” (A.C. 3242); tale separazione è auspicata nella Relazione della Commissione Antimafia. Lo sganciamento parziale delle misure patrimoniali dalle personali era garantito prima della riforma dalla possibilità di pronunciare la confisca anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione (art. 2 ter, c. 7, l. 575/’65) o al soggetto sottoposto a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata (art. 2 ter, c. 8, l. 575/’65) (in questi casi, del resto, non viene meno la valutazione di pericolosità sociale). Tale tendenza verso la trasformazione del procedimento patrimoniale in un actio in rem, inoltre, era già emersa in maniera decisa con l’introduzione della sospensione dell’amministrazione dei beni ex art. 3 quater e della confisca ex art. 3 quinquies l. 575/’65 delle attività economiche che agevolano l’attività di determinati soggetti indiziati o imputati. Il legislatore ha ulteriormente sviluppato tale sganciamento, trasformando il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali in una sorta di actio in rem, con tutte le problematiche che ne derivano in termini di rispetto delle garanzie fondamentali del diritto penale o, comunque, di uno Stato di diritto.La logica che trapela nella nuova disciplina volta a garantire la separazione delle misure patrimoniali dalle personali, è una logica, come si esaminerà, fondata sulla nozione di pericolosità in sé del patrimonio di origine illecita; si passa da un approccio fondato sulla pericolosità del soggetto a una visione imperniata “sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di un’economia di mercato”. Il legislatore persegue un preciso disegno di politica criminale: lottare contro l’infiltrazione criminale nell’economia lecita non solo e non tanto attraverso i tradizionali strumenti della condanna delle persone fisiche, autori di reato, ma sul piano meramente “reale”, attraverso l’epurazione dei capitali di origine illecita o sospetta dall’economia, nel tentativo di sradicare tale grave fattore di inquinamento del mercato e della libera concorrenza. Occorre allora colpire in sé l'elemento patrimoniale, "che orienta le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale, conferisce loro stabilità e determina, in particolare, quell'impulso al reinvestimento che costituisce al tempo stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali". La lotta all'aspetto economico può, del resto, essere considerata la principale strategia di lotta contro le moderne organizzazioni criminali, se si considera che è in atto un progressivo processo di "finanziarizzazione" del fenomeno e della struttura mafiosa che relega la struttura militare ad un ruolo strumentale e di complementarità.Per realizzare, però, tale epurazione in maniera più drastica ed efficiente, il legislatore, come si esaminerà, vuole sottrarre alla criminalità organizzata non solo i patrimoni di origine illecita, ma tutti i beni che siano comunque nella sua disponibilità, divenendo strumento di infiltrazione mafiosa nell’economia; in tale prospettiva la lotta contro i capitali “macchiati”, si traduce necessariamente nella lotta contro le imprese illecite, strumento della criminalità organizzata o, comunque, inquinate. Questo disegno di politica criminale, volto non solo a impedire l’illecita accumulazione patrimoniale, ma in maniera più radicale a stroncare le attività economiche gestite dalla criminalità organizzata e, quindi, a fare terra bruciata attorno all’impresa criminale, si esprime nella recentissima legge n. 94/2009 non solo attraverso la separazione delle misura patrimoniali dalle personali, ma anche attraverso altri due strumenti che consentono direttamente o indirettamente di colpire l’ente: la responsabilità da reato degli enti per reati connessi alla criminalità organizzata e l’obbligo di denuncia delle richieste estortive. Nel presente lavoro, dopo aver ricostruito il cammino che ha portato il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali a trasformarsi in una sorta di actio in rem, si cercherà di svelare tale logica, di evidenziare come un unico filo conduttore lega provvedimenti che sembrano assolutamente autonomi.

Dall’ actio in rem alla responsabilità da reato delle persone giuridiche: un’unica strategia politico criminale contro l’infiltrazione criminale nell’economia?

MAUGERI, Anna Maria
2010-01-01

Abstract

Nonostante i successi ottenuti nell'attacco alle organizzazioni mafiose, in Italia si denuncia ancora la mancanza di una seria strategia di lotta alla mafia da un punto di vista patrimoniale e anzi negli ultimi anni, in particolare dal 2002, si è assistito a una sensibile diminuzione del numero dei sequestri e delle confische anche a causa delle carenze delle agenzie addette alle indagini e per gli scarsi coordinamenti in materia, come evidenziato nella “Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni alla criminalità organizzata”, elaborata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.La dottrina denuncia da anni il carattere frammentario della legislazione in materia - definita quale tipica espressione di una logica postmoderna, destrutturante e minimalista, guidata dalle contingenze, al di fuori di qualunque tentativo di costruzione razionale del sistema – e, di conseguenza, l’esigenza improcrastinabile di ricondurre nella logica del "sistema penale" le nuove sanzioni patrimoniali proponendo una razionalizzazione della materia, capace di salvaguardare quel sia pure precario equilibrio tra "funzionalità e garantismo", su cui deve fondarsi il diritto penale (“la popolarità delle garanzie resterà sempre bassa, se la cultura giuridica continuerà ad essere, in fondo, logica riduttiva dei mezzi e non scienza, assiologicamente orientata, dei fini”).Invece di procedere ad una complessiva opera di razionalizzazione della materia attraverso l’elaborazione di un Testo unico (in tale direzione basti ricordare le proposte avanzate nel Progetto per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiandaca, nonché, da ultimo, lo schema di disegno di legge delega “Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e patrocinio a spese dello Stato” - A.C. 3242 - presentato nella scorsa legislatura, 13 novembre 2007 ), il legislatore ha preferito procedere a parziali riforme, frammentarie e scoordinate, con alcune disposizioni contenute nel decr. n. 92/’2008, come convertito nella l. n. 125/’08 (c.d. pacchetto sicurezza 2008), e con la successiva l. n. 94 del 15 luglio 2009 (disegno di legge n. 733-B recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ribattezzato nei primi commenti “pacchetto-sicurezza-bis”).Tali parziali riforme hanno, comunque, profondamente modificato il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, contemplato dalla l. 575/’65, e, in particolare, hanno perseguito il fine di separare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali da quelle personali, consentendo l’applicazione delle prime anche in mancanza di quella situazione di “pericolosità sociale” presupposta ai fini dell’imposizione della misura personale. In tale direzione prevede la completa separazione delle misure patrimoniali dalle personali il Progetto Fiandaca e il d.d.l. delega recante “Misure di contrasto alla criminalità organizzata.” (A.C. 3242); tale separazione è auspicata nella Relazione della Commissione Antimafia. Lo sganciamento parziale delle misure patrimoniali dalle personali era garantito prima della riforma dalla possibilità di pronunciare la confisca anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione (art. 2 ter, c. 7, l. 575/’65) o al soggetto sottoposto a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata (art. 2 ter, c. 8, l. 575/’65) (in questi casi, del resto, non viene meno la valutazione di pericolosità sociale). Tale tendenza verso la trasformazione del procedimento patrimoniale in un actio in rem, inoltre, era già emersa in maniera decisa con l’introduzione della sospensione dell’amministrazione dei beni ex art. 3 quater e della confisca ex art. 3 quinquies l. 575/’65 delle attività economiche che agevolano l’attività di determinati soggetti indiziati o imputati. Il legislatore ha ulteriormente sviluppato tale sganciamento, trasformando il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali in una sorta di actio in rem, con tutte le problematiche che ne derivano in termini di rispetto delle garanzie fondamentali del diritto penale o, comunque, di uno Stato di diritto.La logica che trapela nella nuova disciplina volta a garantire la separazione delle misure patrimoniali dalle personali, è una logica, come si esaminerà, fondata sulla nozione di pericolosità in sé del patrimonio di origine illecita; si passa da un approccio fondato sulla pericolosità del soggetto a una visione imperniata “sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di un’economia di mercato”. Il legislatore persegue un preciso disegno di politica criminale: lottare contro l’infiltrazione criminale nell’economia lecita non solo e non tanto attraverso i tradizionali strumenti della condanna delle persone fisiche, autori di reato, ma sul piano meramente “reale”, attraverso l’epurazione dei capitali di origine illecita o sospetta dall’economia, nel tentativo di sradicare tale grave fattore di inquinamento del mercato e della libera concorrenza. Occorre allora colpire in sé l'elemento patrimoniale, "che orienta le strutture criminali secondo criteri di razionalità imprenditoriale, conferisce loro stabilità e determina, in particolare, quell'impulso al reinvestimento che costituisce al tempo stesso condizione di sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali". La lotta all'aspetto economico può, del resto, essere considerata la principale strategia di lotta contro le moderne organizzazioni criminali, se si considera che è in atto un progressivo processo di "finanziarizzazione" del fenomeno e della struttura mafiosa che relega la struttura militare ad un ruolo strumentale e di complementarità.Per realizzare, però, tale epurazione in maniera più drastica ed efficiente, il legislatore, come si esaminerà, vuole sottrarre alla criminalità organizzata non solo i patrimoni di origine illecita, ma tutti i beni che siano comunque nella sua disponibilità, divenendo strumento di infiltrazione mafiosa nell’economia; in tale prospettiva la lotta contro i capitali “macchiati”, si traduce necessariamente nella lotta contro le imprese illecite, strumento della criminalità organizzata o, comunque, inquinate. Questo disegno di politica criminale, volto non solo a impedire l’illecita accumulazione patrimoniale, ma in maniera più radicale a stroncare le attività economiche gestite dalla criminalità organizzata e, quindi, a fare terra bruciata attorno all’impresa criminale, si esprime nella recentissima legge n. 94/2009 non solo attraverso la separazione delle misura patrimoniali dalle personali, ma anche attraverso altri due strumenti che consentono direttamente o indirettamente di colpire l’ente: la responsabilità da reato degli enti per reati connessi alla criminalità organizzata e l’obbligo di denuncia delle richieste estortive. Nel presente lavoro, dopo aver ricostruito il cammino che ha portato il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali a trasformarsi in una sorta di actio in rem, si cercherà di svelare tale logica, di evidenziare come un unico filo conduttore lega provvedimenti che sembrano assolutamente autonomi.
2010
978-88-348-9788-1
misure ; prevenzione; patrimoniali; responsabilità; persone ; giuridiche; preventive; measures; against property; responsability; legal ; persons
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