Affermando l’impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie delle comunicazioni di irregolarità a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi in base alle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, la Corte di cassazione sembra ritornare sui propri passi, avendo sostenuto in precedenza il contrario. Tuttavia, a destare interesse non è tanto quello che è stato definito un «revirement» della Corte, quanto le ragioni che lo avrebbero determinato e le sue possibili implicazioni, avendo riguardo in particolare a doverosità o meno dell’impugnazione, azioni esperibili, decorso del termine per l’impugnazione, estendibilità della soluzione affermata in giurisprudenza ad atti similari.
Ragioni e possibili implicazioni dell’affermata impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità
GUIDARA, ANTONIO
2012-01-01
Abstract
Affermando l’impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie delle comunicazioni di irregolarità a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi in base alle dichiarazioni, di cui all’art. 36-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, la Corte di cassazione sembra ritornare sui propri passi, avendo sostenuto in precedenza il contrario. Tuttavia, a destare interesse non è tanto quello che è stato definito un «revirement» della Corte, quanto le ragioni che lo avrebbero determinato e le sue possibili implicazioni, avendo riguardo in particolare a doverosità o meno dell’impugnazione, azioni esperibili, decorso del termine per l’impugnazione, estendibilità della soluzione affermata in giurisprudenza ad atti similari.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.