Le riflessioni sul provvedimento di revoca da parte del Questore non possono che prendere le mosse da una – seppur sintetica – ricostruzione del quadro normativo di riferimento che si rivela funzionale all’inquadramento generale dell’istituto in esame.È noto, infatti, come le riforme, anche di rango costituzionale, intervenute negli ultimi decenni abbiamo modificato l’intero assetto giuridico in cui opera la pubblica amministrazione inducendo a ridisegnare in chiave inedita la stessa funzione amministrativa.In particolare, per effetto di tali mutamenti sostanziali la funzione di pubblica sicurezza è chiamata a misurarsi con un sistema nel quale le autonomie locali hanno “guadagnato spazio” rispetto alla sovranità statale.Tale circostanza, unitamente al trasferimento alle Regioni ed ai Comuni dei compiti di polizia amministrativa avviato già a partire dal D.P.R. 616/1977, ha inizialmente alimentato qualche perplessità sulla permanenza in capo al Questore della competenza di cui all’art. 100 TULPS.Tuttavia la progressiva dissoluzione dei dubbi in ordine alla distinzione fra le funzioni di polizia amministrativa e quelle di pubblica sicurezza si è rivelata decisiva al fine di chiarire la natura giuridica dell’istituto in esame contribuendo in modo significativo alla individuazione di quei tratti peculiari che ne mettono in evidenza profili di “specialità” rispetto al modello disciplinato dalla legge n. 241/1990. Per tale ragione, pur partendo da una prospettiva di carattere generale, volta ad analizzare la nozione, i presupposti e le caratteristiche del provvedimento di revoca adottato dal Questore, ci si propone, nello specifico, di approfondire il peculiare ruolo che esso assume nel sistema di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 100 t.u.l.p.s. tra principio autonomistico e funzioni di pubblica sicurezza

CIMBALI, FABIOLA
2014-01-01

Abstract

Le riflessioni sul provvedimento di revoca da parte del Questore non possono che prendere le mosse da una – seppur sintetica – ricostruzione del quadro normativo di riferimento che si rivela funzionale all’inquadramento generale dell’istituto in esame.È noto, infatti, come le riforme, anche di rango costituzionale, intervenute negli ultimi decenni abbiamo modificato l’intero assetto giuridico in cui opera la pubblica amministrazione inducendo a ridisegnare in chiave inedita la stessa funzione amministrativa.In particolare, per effetto di tali mutamenti sostanziali la funzione di pubblica sicurezza è chiamata a misurarsi con un sistema nel quale le autonomie locali hanno “guadagnato spazio” rispetto alla sovranità statale.Tale circostanza, unitamente al trasferimento alle Regioni ed ai Comuni dei compiti di polizia amministrativa avviato già a partire dal D.P.R. 616/1977, ha inizialmente alimentato qualche perplessità sulla permanenza in capo al Questore della competenza di cui all’art. 100 TULPS.Tuttavia la progressiva dissoluzione dei dubbi in ordine alla distinzione fra le funzioni di polizia amministrativa e quelle di pubblica sicurezza si è rivelata decisiva al fine di chiarire la natura giuridica dell’istituto in esame contribuendo in modo significativo alla individuazione di quei tratti peculiari che ne mettono in evidenza profili di “specialità” rispetto al modello disciplinato dalla legge n. 241/1990. Per tale ragione, pur partendo da una prospettiva di carattere generale, volta ad analizzare la nozione, i presupposti e le caratteristiche del provvedimento di revoca adottato dal Questore, ci si propone, nello specifico, di approfondire il peculiare ruolo che esso assume nel sistema di pubblica sicurezza.
2014
REVOCA; PUBBLICA SICUREZZA; QUESTORE; AUTONOMIA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/15382
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