At the end of the Nineteenth century, the scandal of the Banca Romana and several corruptionevents reported by the press severely jeopardises the reputation of the politicians. In Italy, as well asin other countries, the question on the opportunity to frame a specific provision aimed at protectingthe continuity of government raised. The judge, Luigi Ferraioli, proposes to create the crime ofpolitical defamation (diffamazione politica), which somehow echoes the British tradition of politicallibel. As a consequence, the contemporary jurist mindset takes into consideration issues such aspopular consensus, government stability, freedom to report and censorship, private life of publicmen, press freedom, rules of common law on right to smear. All these matters being strictly relevantto the use of justice for political purposes, to the exercise of the right of censorship and, ultimately, tothe endurance of the democratic system itself.
Alla fine dell’Ottocento, lo scandalo della Banca romana e i molti episodi di corruzione denunciatidagli organi di informazione delegittimano fortemente la classe politica. Anche in Italia si poneil delicato problema se sia opportuno prevedere, come in altri paesi, una specifica figura di reato,volta a tutelare la continuità dell’azione di governo. Il giudice Luigi Ferraioli propone l’istituzione delreato di diffamazione politica, che riecheggia in alcuni punti il political libel della tradizione anglosassone.Al consenso popolare, alla tenuta del sistema di governo, al diritto di cronaca e di censura,alla dimensione privata della vita degli uomini pubblici, alla libertà d’informazione, alle regole didiritto comune sulla diffamazione si collegano le riflessioni dei giuristi sull’argomento, rilevante perle inevitabili connessioni con l’uso della giustizia a fini politici, l’esercizio del diritto di censura, latenuta stessa del sistema democratico.
«Il suffragio popolare assorbe e condona ogni precedente e non accusata colpa». Un giudice e un cavaliere
SPECIALE, Giuseppe
2013-01-01
Abstract
Alla fine dell’Ottocento, lo scandalo della Banca romana e i molti episodi di corruzione denunciatidagli organi di informazione delegittimano fortemente la classe politica. Anche in Italia si poneil delicato problema se sia opportuno prevedere, come in altri paesi, una specifica figura di reato,volta a tutelare la continuità dell’azione di governo. Il giudice Luigi Ferraioli propone l’istituzione delreato di diffamazione politica, che riecheggia in alcuni punti il political libel della tradizione anglosassone.Al consenso popolare, alla tenuta del sistema di governo, al diritto di cronaca e di censura,alla dimensione privata della vita degli uomini pubblici, alla libertà d’informazione, alle regole didiritto comune sulla diffamazione si collegano le riflessioni dei giuristi sull’argomento, rilevante perle inevitabili connessioni con l’uso della giustizia a fini politici, l’esercizio del diritto di censura, latenuta stessa del sistema democratico.File | Dimensione | Formato | |
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Speciale 2013 Journal of Constitutional History.pdf
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