Nel caso, del tutto particolare, in cui ad appellare la sentenza di primo grado non è il contribuente ma il suo difensore, per lamentare il non accoglimento della domanda di distrazione delle spese di lite, l’Ufficio, soccombente in primo grado, se vuole impugnare a sua volta la sentenza non può farlo nella forma dell’appello incidentale tardivo, ma deve costituirsi in giudizio entro il termine di legge per l’impugnazione tempestiva, incorrendo in difetto nell’inammissibilità del proprio gravame.

L'appello incidentale tardivo non può determinare l'estensione soggettiva del giudizio

RANDAZZO, FRANCESCO
2016-01-01

Abstract

Nel caso, del tutto particolare, in cui ad appellare la sentenza di primo grado non è il contribuente ma il suo difensore, per lamentare il non accoglimento della domanda di distrazione delle spese di lite, l’Ufficio, soccombente in primo grado, se vuole impugnare a sua volta la sentenza non può farlo nella forma dell’appello incidentale tardivo, ma deve costituirsi in giudizio entro il termine di legge per l’impugnazione tempestiva, incorrendo in difetto nell’inammissibilità del proprio gravame.
2016
appello incidentale tardivo; termine impugnazione; estensione soggettiva dell'appello
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