Cosa spetta a colui che acquista un bene dall'imprenditore poi sottoposto a fallimento, stipulando un atto che sarà poi revocato? Si ritiene comunemente che al terzo revocato si applichi l'art.70, co.2, l.fall., e che egli abbia quindi un credito "eventuale" e concorsuale. Il saggio, dialogando con Ferri jr e riprendendo l'antica dottrina di Auletta, offre un fondamento a quella opinione. Non vi sarebbe un credito concorsuale benchè post-fallimentare, ma un credito pagabile in prededuzione calcolato in modo presuntivo e forfettario facendo riferimento alla falcidia di quella procedura fallimentare.

Le pretese del terzo revocato nel fallimento

VIGO, Ruggero
2014-01-01

Abstract

Cosa spetta a colui che acquista un bene dall'imprenditore poi sottoposto a fallimento, stipulando un atto che sarà poi revocato? Si ritiene comunemente che al terzo revocato si applichi l'art.70, co.2, l.fall., e che egli abbia quindi un credito "eventuale" e concorsuale. Il saggio, dialogando con Ferri jr e riprendendo l'antica dottrina di Auletta, offre un fondamento a quella opinione. Non vi sarebbe un credito concorsuale benchè post-fallimentare, ma un credito pagabile in prededuzione calcolato in modo presuntivo e forfettario facendo riferimento alla falcidia di quella procedura fallimentare.
2014
Fallimento; Azione revocatoria; Terzo revocato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/18412
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