Il disposto di cui all’art. 56, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento all’appellato e non all’appellante, in quanto l’onere della espressa riproposizione, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, riguarda non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, ma solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato. Di talché, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale verso la sentenza impugnata da controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite, è altrettanto vero che essa ha l’onere di riproporle ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. n. 546 citato, che riproduce la norma di cui all’art. 346 c.p.c. dettata per il processo civile.
Titolo: | Motivi "assorbiti" in appello e onere di riproposizione devolutiva |
Autori interni: | |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/19973 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |