Il contributo mira ad indagare uno specifico caso di timbratura, cioè l’utilizzo del termine ARRETINVM che ricorre svariate volte su vasellame da mensa a vernice rossa di età imperiale. L’esame dell’evidence archeologica-epigrafica e l’abbinamento di informazioni derivate dal sistema giuridico del diritto romano, nonché l’esame di altri casi particolari con l’apposizione di un aggettivo identificativo di una specifica località, serviranno a formulare ipotesi interpretative che possono dare una spiegazione all’uso di questa singolare timbratura che viene ad assumere un ruolo ancora più intrigante se, come si vedrà, essa risulta apposta su manufatti che nulla hanno a che vedere con le produzioni sicuramente aretine cui il timbro apposto intendeva con ogni evidenza rimandare. Tutto questo ha innescato una serie di riflessioni che potranno forse rendere più chiara l’intenzione del produttore che apponeva quella specifica sigla e, allo stesso tempo, capire se l’utilizzo di essa avveniva contravvenendo principî previsti dalla normativa giuridica in materia di falsificazione di documenti.

Archeologia della produzione e diritto romano. Il marchio ARRETINVM: copyright, falsificazione o messaggio pubblicitario?

MALFITANA, DANIELE
2012-01-01

Abstract

Il contributo mira ad indagare uno specifico caso di timbratura, cioè l’utilizzo del termine ARRETINVM che ricorre svariate volte su vasellame da mensa a vernice rossa di età imperiale. L’esame dell’evidence archeologica-epigrafica e l’abbinamento di informazioni derivate dal sistema giuridico del diritto romano, nonché l’esame di altri casi particolari con l’apposizione di un aggettivo identificativo di una specifica località, serviranno a formulare ipotesi interpretative che possono dare una spiegazione all’uso di questa singolare timbratura che viene ad assumere un ruolo ancora più intrigante se, come si vedrà, essa risulta apposta su manufatti che nulla hanno a che vedere con le produzioni sicuramente aretine cui il timbro apposto intendeva con ogni evidenza rimandare. Tutto questo ha innescato una serie di riflessioni che potranno forse rendere più chiara l’intenzione del produttore che apponeva quella specifica sigla e, allo stesso tempo, capire se l’utilizzo di essa avveniva contravvenendo principî previsti dalla normativa giuridica in materia di falsificazione di documenti.
2012
Produzione; Beni e merci; Sigillata italica; Bollatura; Diritto romano
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