Si sono analizzate le due fattispecie di concussione e induzione indebita, frutto della riforma legislativa n. 190 del 2012, anche alla luce delle interpretazioni fornite nell'immediatezza dalla giurisprudenza di legittimità, costretta a rimettere il contrasto intepretativo alle Sezioni unite. Il problema ha riguardato lo "sdoppiamento" della vecchia fattispecie di concussione in due diverse disposizioni, volte a separare anche formalmente la condotta costrittiva da quella induttiva, attribuendo così alle stesse un diverso disvalore pure in termini sanzionatori. Con il nuovo delitto di "induzione indebita" (art. 319-quater c.p.), che mantiene peraltro le connotazioni non tassative già lamentate in passato, si sanziona, tuttavia, anche la condotta "accondiscendente" del privato che, in qualche modo, trae vantaggio nell'assecondare le altrui pretese, pur non agendo in condizioni di parità con il soggetto qualificato. Ed è proprio l'ibrida figura del privato "vittima-concorrente" a rappresentare l'anello debole della riforma, oggetto già pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, di inziative parlamentari finalizzate a individuare appunto una controriforma per correggerne gli aspetti più controversi.
La coazione psichica sulla vittima di concussione a seguito della c.d. "legge anticorruzione"
TIGANO, SIMONA MARIA DEBORAH
2013-01-01
Abstract
Si sono analizzate le due fattispecie di concussione e induzione indebita, frutto della riforma legislativa n. 190 del 2012, anche alla luce delle interpretazioni fornite nell'immediatezza dalla giurisprudenza di legittimità, costretta a rimettere il contrasto intepretativo alle Sezioni unite. Il problema ha riguardato lo "sdoppiamento" della vecchia fattispecie di concussione in due diverse disposizioni, volte a separare anche formalmente la condotta costrittiva da quella induttiva, attribuendo così alle stesse un diverso disvalore pure in termini sanzionatori. Con il nuovo delitto di "induzione indebita" (art. 319-quater c.p.), che mantiene peraltro le connotazioni non tassative già lamentate in passato, si sanziona, tuttavia, anche la condotta "accondiscendente" del privato che, in qualche modo, trae vantaggio nell'assecondare le altrui pretese, pur non agendo in condizioni di parità con il soggetto qualificato. Ed è proprio l'ibrida figura del privato "vittima-concorrente" a rappresentare l'anello debole della riforma, oggetto già pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, di inziative parlamentari finalizzate a individuare appunto una controriforma per correggerne gli aspetti più controversi.File | Dimensione | Formato | |
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