All’indomani della emanazione della legge Gelli (8.3.2017 n. 24) con cui il legislatore ha preteso di riordinare l’intera materia della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, è condotta una riflessione critica sull’art. 6, concernente in particolare la responsabilità penale, che è considerata norma impropria, perché il diritto penale non è strumento adatto né alla prevenzione degli errori medici né tantomeno al miglioramento delle prestazioni sanitarie, nonché di difficile lettura e applicazione, perché le condizioni di esclusione delle responsabilità che vi sono definite appaiono sostanzialmente improbabili e contraddittorie.
Considerazioni critiche sull’art. 6 della legge Gelli in materia di responsabilità sanitaria
ALEO, Salvatore
2017-01-01
Abstract
All’indomani della emanazione della legge Gelli (8.3.2017 n. 24) con cui il legislatore ha preteso di riordinare l’intera materia della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, è condotta una riflessione critica sull’art. 6, concernente in particolare la responsabilità penale, che è considerata norma impropria, perché il diritto penale non è strumento adatto né alla prevenzione degli errori medici né tantomeno al miglioramento delle prestazioni sanitarie, nonché di difficile lettura e applicazione, perché le condizioni di esclusione delle responsabilità che vi sono definite appaiono sostanzialmente improbabili e contraddittorie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.