Il lavoro si sofferma sulla problematica condizione contenuta nella fattispecie censoria di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del 2012 inerente la circostanza per cui il fatto la cui omessa valutazione si lamenti debba essere stato “oggetto di discussione fra le parti”. Non volendo darsi infatti una lettura abrogativa del requisito in questione (quale sarebbe quella per cui a rendere il fatto oggetto di discussione basterebbe che lo stesso fosse entrato nel processo, ancorché pacifico fra le parti) ne deriva una grave lacuna di tutela, essendo il disvalore sotteso all’omesso esame di un fatto non controverso pari almeno a quello sotteso all’omesso esame di un fatto controverso inter partes. Del resto, come illustrato nella seconda parte del lavoro, non può efficacemente svolgere un ruolo suppletivo il vizio per errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c., dovendosi preferibilmente ritenere, in ossequio alla lettera ed allo spirito di tale disposizione che l’errore revocatorio abbia ca-rattere commissivo e non omissivo.
Il nuovo art. 360, n. 5, C.P.C.: l'omesso esame di un fatto "oggetto di discussione fra le parti"
RAITI GIOVANNI
2017-01-01
Abstract
Il lavoro si sofferma sulla problematica condizione contenuta nella fattispecie censoria di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma del 2012 inerente la circostanza per cui il fatto la cui omessa valutazione si lamenti debba essere stato “oggetto di discussione fra le parti”. Non volendo darsi infatti una lettura abrogativa del requisito in questione (quale sarebbe quella per cui a rendere il fatto oggetto di discussione basterebbe che lo stesso fosse entrato nel processo, ancorché pacifico fra le parti) ne deriva una grave lacuna di tutela, essendo il disvalore sotteso all’omesso esame di un fatto non controverso pari almeno a quello sotteso all’omesso esame di un fatto controverso inter partes. Del resto, come illustrato nella seconda parte del lavoro, non può efficacemente svolgere un ruolo suppletivo il vizio per errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c., dovendosi preferibilmente ritenere, in ossequio alla lettera ed allo spirito di tale disposizione che l’errore revocatorio abbia ca-rattere commissivo e non omissivo.File | Dimensione | Formato | |
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