L'analisi dell'istituto della riunione dei ricorsi (art. 70 c.p.a.) viene condotta alla luce dei principi di giusto processo e di effettività della tutela che, ormai da tempo e pacificamente, trovano cittadinanza nel panorama giuridico interno e comunitario. La problematica riconduzione a sistema del tema affrontato è in gran parte riconducibile alle sue molteplici implicazioni, specialmente sul fronte della connessione che nel processo amministrativo si presenta priva di contenuti nitidi. Tale contingenza costringe l'interprete ad operazioni interpretative non sempre agevoli nel tentativo di disegnare un quadro giuridico organico ed unitario, mutuando dall'esperienza processualcivilistica "precetti e parametri" che non sempre collimano perfettamente con l'indole del processo amministrativo. Nell'approfondire la questione relativa alla proposizione di "azioni parallele" concernenti la medesima situazione sostanziale il Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013 rinviene nell'esistenza di una "pretesa sostanzialmente unitaria" la ragione prioritaria che, anche in presenza di due giudizi autonomamente proposti, giustifica la scelta di dar corso ad un simultaneus processus. Secondo tale impostazione l'opportunità di far confluire in un unico giudizio i diversi ricorsi proposti valorizza le esigenze di tutela del privato ed assegna al "fatto" un ruolo tutt'altro che marginale in seno al processo amministrativo. In quest'ottica, l'istituto si affranca dalla elaborazione teorica che, facendo leva sulla natura impugnatoria del giudizio, lo ancora esclusivamente ad una "mera" connessione tra atti, per accostarsi ad un impianto concettuale maggiormente in linea con i mutamenti che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno interessato il processo amministrativo.

Riunione dei ricorsi ed unicità sostanziale della pretesa

CIMBALI FABIOLA
2016-01-01

Abstract

L'analisi dell'istituto della riunione dei ricorsi (art. 70 c.p.a.) viene condotta alla luce dei principi di giusto processo e di effettività della tutela che, ormai da tempo e pacificamente, trovano cittadinanza nel panorama giuridico interno e comunitario. La problematica riconduzione a sistema del tema affrontato è in gran parte riconducibile alle sue molteplici implicazioni, specialmente sul fronte della connessione che nel processo amministrativo si presenta priva di contenuti nitidi. Tale contingenza costringe l'interprete ad operazioni interpretative non sempre agevoli nel tentativo di disegnare un quadro giuridico organico ed unitario, mutuando dall'esperienza processualcivilistica "precetti e parametri" che non sempre collimano perfettamente con l'indole del processo amministrativo. Nell'approfondire la questione relativa alla proposizione di "azioni parallele" concernenti la medesima situazione sostanziale il Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2013 rinviene nell'esistenza di una "pretesa sostanzialmente unitaria" la ragione prioritaria che, anche in presenza di due giudizi autonomamente proposti, giustifica la scelta di dar corso ad un simultaneus processus. Secondo tale impostazione l'opportunità di far confluire in un unico giudizio i diversi ricorsi proposti valorizza le esigenze di tutela del privato ed assegna al "fatto" un ruolo tutt'altro che marginale in seno al processo amministrativo. In quest'ottica, l'istituto si affranca dalla elaborazione teorica che, facendo leva sulla natura impugnatoria del giudizio, lo ancora esclusivamente ad una "mera" connessione tra atti, per accostarsi ad un impianto concettuale maggiormente in linea con i mutamenti che, soprattutto negli ultimi decenni, hanno interessato il processo amministrativo.
2016
riunione, connessione, pretesa unitaria, effettività della tutela, economia processuale
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