Da diverso tempo, si è avvertita l’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina specifica del trust, specie a favore di soggetti portatori di handicap, con l’obiettivo tra l’altro, di attenuare la «frizione tra lo schema del trust e il nostro sistema civilistico». La l. 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. “legge sul dopo di noi”) è stata emanata con il dichiarato obiettivo di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilita`» (art. 1) ed è per l’appunto «volta ad agevolare (…)», attraverso regimi fiscali di favore, «la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter del codice civile e di fondi speciali (…) disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (…)» (art. 3). Essa ha sostanzialmente “tipizzato” – eccezion fatta per gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – istituti normativamente sconosciuti (del tutto o quasi) al nostro sistema introducendo, ancora una volta, norme sia pur scarne di diritto sostanziale. Nel silenzio normativo, senz’altro rilevante sul piano oggettivo appare anzitutto la questione relativa all’individuazione del tipo di trust. Ricostruito l’ambito (oggettivo) di applicazione della l. n. 112/16 con precipuo riferimento al trust (“straniero”, “interno” e “italiano”) e in mancanza di una puntuale disposizione normativa o convenzionale del relativo atto istitutivo, occorrerà individuare la disciplina applicabile a questo peculiare negozio di destinazione, maturato in altre realtà giuridiche e ormai sostanzialmente recepito nel nostro ordinamento a seguito della “legge sul dopo di noi”, a tal punto da mettere in discussione la stessa qualificazione dell’Italia come paese non trust.
CRITICITA` SISTEMATICHE E RILEVANZA NORMATIVA DEL TRUST NELLA “LEGGE SUL DOPO DI NOI”
Giuliana Amore
2017-01-01
Abstract
Da diverso tempo, si è avvertita l’esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina specifica del trust, specie a favore di soggetti portatori di handicap, con l’obiettivo tra l’altro, di attenuare la «frizione tra lo schema del trust e il nostro sistema civilistico». La l. 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. “legge sul dopo di noi”) è stata emanata con il dichiarato obiettivo di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilita`» (art. 1) ed è per l’appunto «volta ad agevolare (…)», attraverso regimi fiscali di favore, «la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter del codice civile e di fondi speciali (…) disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (…)» (art. 3). Essa ha sostanzialmente “tipizzato” – eccezion fatta per gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – istituti normativamente sconosciuti (del tutto o quasi) al nostro sistema introducendo, ancora una volta, norme sia pur scarne di diritto sostanziale. Nel silenzio normativo, senz’altro rilevante sul piano oggettivo appare anzitutto la questione relativa all’individuazione del tipo di trust. Ricostruito l’ambito (oggettivo) di applicazione della l. n. 112/16 con precipuo riferimento al trust (“straniero”, “interno” e “italiano”) e in mancanza di una puntuale disposizione normativa o convenzionale del relativo atto istitutivo, occorrerà individuare la disciplina applicabile a questo peculiare negozio di destinazione, maturato in altre realtà giuridiche e ormai sostanzialmente recepito nel nostro ordinamento a seguito della “legge sul dopo di noi”, a tal punto da mettere in discussione la stessa qualificazione dell’Italia come paese non trust.File | Dimensione | Formato | |
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