Con la sentenza n. 28/2010 la Corte Costituzionale ammette la dichiarazione di incostituzionalità di una norma sopravvenuta di favore (extrapenale) direttamente per la violazione degli obblighi comunitari (nel caso di specie una direttiva non esecutiva) ex art. 11 e 117 Cost., anche qualora ne derivino effetti in malam partem in materia penale. La sentenza si presenta particolarmente interessante per il diverso approccio, rispetto alla sua precedente giurisprudenza, che esprime il giudice delle leggi nell’affrontare la questione di costituzionalità delle norme di favore e per i riflessi che tale decisione potrebbe produrre in futuro sul sindacato di costituzionalità nei confronti non solo delle norme di favore, ma delle norme più favorevoli e, in generale, rispetto alle norme nazionali che violano gli obblighi internazionali di tutela e quindi gli artt. 11 e 117 Cost. o solo l’art. 117 Cost.La norma censurata è rappresentata dall’art. 183, comma 1, lettera n, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua versione originaria prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 (art. 2, c. 20) e dal d.lg. n. 205/2010 (in attuazione della direttiva n. 98/2008). Tale norma fornisce la definizione di rifiuto, elemento costitutivo di diversi reati ambientali; la questione si incentra sull’ampiezza nozionale di tale concetto in rapporto alla definizione fornita dal diritto comunitario.

La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 Cost.: si aprono nuove prospettive?

MAUGERI, Anna Maria
2011-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 28/2010 la Corte Costituzionale ammette la dichiarazione di incostituzionalità di una norma sopravvenuta di favore (extrapenale) direttamente per la violazione degli obblighi comunitari (nel caso di specie una direttiva non esecutiva) ex art. 11 e 117 Cost., anche qualora ne derivino effetti in malam partem in materia penale. La sentenza si presenta particolarmente interessante per il diverso approccio, rispetto alla sua precedente giurisprudenza, che esprime il giudice delle leggi nell’affrontare la questione di costituzionalità delle norme di favore e per i riflessi che tale decisione potrebbe produrre in futuro sul sindacato di costituzionalità nei confronti non solo delle norme di favore, ma delle norme più favorevoli e, in generale, rispetto alle norme nazionali che violano gli obblighi internazionali di tutela e quindi gli artt. 11 e 117 Cost. o solo l’art. 117 Cost.La norma censurata è rappresentata dall’art. 183, comma 1, lettera n, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella sua versione originaria prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 (art. 2, c. 20) e dal d.lg. n. 205/2010 (in attuazione della direttiva n. 98/2008). Tale norma fornisce la definizione di rifiuto, elemento costitutivo di diversi reati ambientali; la questione si incentra sull’ampiezza nozionale di tale concetto in rapporto alla definizione fornita dal diritto comunitario.
2011
obblighi ; comunitari; violazione; incostituzionalità; obligations; European Union; violations; uncostitutionality
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