L'articolo “Antitrust Law and Criminal Law in Italy”, redatto in lingua inglese, analizza lo stato dei rapporti tra diritto penale e normativa a tutela della concorrenza. Il lavoro, esaminato il sistema sanzionatorio previsto dalla l. 287/90, individua le ragioni dogmatiche e politico-criminali che hanno condotto il legislatore a non far ricorso in subiecta materia alla sanzione penale, vagliando criticamente la consistenza di siffatte ragioni; il lavoro si sofferma poi, in particolare, sulla possibilità di “importare” in ambito penalistico i due modelli sanzionatori enucleabili dalla vigente normativa antitrust, modelli consistenti nell’inosservanza del potere precettivo dell’autorità Antitrust, assimilabile al modello ingiunzionale, e nell’inosservanza dei doveri di informazione e comunicazione. Il lavoro esamina inoltre la proposta dottrinale che giunge de iure condito ad una criminalizzazione delle condotte che violano la normativa in materia di concorrenza attraverso l’applicazione del reato previsto dall’art. 2638 c.c. (“Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”), introdotto dal d. lgs. 61/02. Dopo aver preliminarmente affrontato la questione della possibilità di qualificare l’Autorità antitrust quale “autorità pubblica di vigilanza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2638 c.c., si ritiene che la questione della riconducibilità a tale fattispecie possa porsi, sussistendo gli elementi del reato, per le condotte che violano i doveri di comunicazione o informazione, essendo tali doveri funzionali allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell’Autorità e considerando che l’art. 14, c. 5, l. 287/90, nel prevedere le sanzioni amministrative per la violazione dei doveri di informazione, comunicazione collaborazione durante l’istruttoria, stabilisce che “Sono salve le diverse sanzioni dell’ordinamento vigente”; al contrario, le condotte di inottemperanza alle diffide emanate a seguito di accertate violazioni della concorrenza non sembrano essere riconducibili in via interpretativa all’ambito di operatività del 2638 senza violare il principio di legalità e la volontà del legislatore che, nonostante i numerosi interventi di modifica operati sulla l. 287/90, non ha mai ritenuto di introdurre in materia di concorrenza previsioni analoghe a quelle esistenti in materia di vigilanza bancaria e di intermediazione finanziaria già prima dell’introduzione dell’art. 2638 c.c.

Antitrust Law and Criminal Law in Italy

VAGLIASINDI, GRAZIA MARIA
2007-01-01

Abstract

L'articolo “Antitrust Law and Criminal Law in Italy”, redatto in lingua inglese, analizza lo stato dei rapporti tra diritto penale e normativa a tutela della concorrenza. Il lavoro, esaminato il sistema sanzionatorio previsto dalla l. 287/90, individua le ragioni dogmatiche e politico-criminali che hanno condotto il legislatore a non far ricorso in subiecta materia alla sanzione penale, vagliando criticamente la consistenza di siffatte ragioni; il lavoro si sofferma poi, in particolare, sulla possibilità di “importare” in ambito penalistico i due modelli sanzionatori enucleabili dalla vigente normativa antitrust, modelli consistenti nell’inosservanza del potere precettivo dell’autorità Antitrust, assimilabile al modello ingiunzionale, e nell’inosservanza dei doveri di informazione e comunicazione. Il lavoro esamina inoltre la proposta dottrinale che giunge de iure condito ad una criminalizzazione delle condotte che violano la normativa in materia di concorrenza attraverso l’applicazione del reato previsto dall’art. 2638 c.c. (“Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”), introdotto dal d. lgs. 61/02. Dopo aver preliminarmente affrontato la questione della possibilità di qualificare l’Autorità antitrust quale “autorità pubblica di vigilanza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2638 c.c., si ritiene che la questione della riconducibilità a tale fattispecie possa porsi, sussistendo gli elementi del reato, per le condotte che violano i doveri di comunicazione o informazione, essendo tali doveri funzionali allo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell’Autorità e considerando che l’art. 14, c. 5, l. 287/90, nel prevedere le sanzioni amministrative per la violazione dei doveri di informazione, comunicazione collaborazione durante l’istruttoria, stabilisce che “Sono salve le diverse sanzioni dell’ordinamento vigente”; al contrario, le condotte di inottemperanza alle diffide emanate a seguito di accertate violazioni della concorrenza non sembrano essere riconducibili in via interpretativa all’ambito di operatività del 2638 senza violare il principio di legalità e la volontà del legislatore che, nonostante i numerosi interventi di modifica operati sulla l. 287/90, non ha mai ritenuto di introdurre in materia di concorrenza previsioni analoghe a quelle esistenti in materia di vigilanza bancaria e di intermediazione finanziaria già prima dell’introduzione dell’art. 2638 c.c.
2007
Criminal Law; Antitrust Law
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/32853
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