Il lavoro pone al centro dell’attenzione l’applicabilità alla materia tributaria dello speciale regime di sanatoria che la legge n. 241 del 1990, all’art. 21-octies, dopo la novella attuata nel 2005, prevede oggi per l’atto amministrativo in generale. Questa sanatoria riguarda i casi di atto amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma, qualora per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, Dopo un’attenta disamina della disciplina, anche in termini comparatistici con ordinamenti stranieri, il lavoro giunge alla conclusione che la disposizione in questione non è applicabile agli atti impositivi di natura tributaria, per la centrale ragione che in questo ambito l’interesse del ricorrente alla invalidazione dell’atto ha natura oppositiva, e non pretensiva. Ne deriva la conclusione che l’utilità dell’invalidazione dell’atto è sempre presente, anche nei casi in cui la sua difformità rispetto al paradigma di legge si riduca a vizi meramente procedimentali o di forma. L’unica possibilità di irrilevanza del vizio di forma in atti tributari è semmai da ravvisare nelle ipotesi, da ritenersi eccezionali, in cui la difformità riguardi elementi accessori dell’atto, che non rivestono carattere essenziale circa il suo scopo primario.

In tema di applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, Legge n. 241 del 1990, agli atti impositivi

Francesco Randazzo
2018-01-01

Abstract

Il lavoro pone al centro dell’attenzione l’applicabilità alla materia tributaria dello speciale regime di sanatoria che la legge n. 241 del 1990, all’art. 21-octies, dopo la novella attuata nel 2005, prevede oggi per l’atto amministrativo in generale. Questa sanatoria riguarda i casi di atto amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma, qualora per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, Dopo un’attenta disamina della disciplina, anche in termini comparatistici con ordinamenti stranieri, il lavoro giunge alla conclusione che la disposizione in questione non è applicabile agli atti impositivi di natura tributaria, per la centrale ragione che in questo ambito l’interesse del ricorrente alla invalidazione dell’atto ha natura oppositiva, e non pretensiva. Ne deriva la conclusione che l’utilità dell’invalidazione dell’atto è sempre presente, anche nei casi in cui la sua difformità rispetto al paradigma di legge si riduca a vizi meramente procedimentali o di forma. L’unica possibilità di irrilevanza del vizio di forma in atti tributari è semmai da ravvisare nelle ipotesi, da ritenersi eccezionali, in cui la difformità riguardi elementi accessori dell’atto, che non rivestono carattere essenziale circa il suo scopo primario.
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