La bozza del Decreto legislativo che attua la delega per la Riforma del sistema fiscale all’art. 2 condiziona l’applicabilità della norma sul raddoppio dei termini per l’accertamento alla trasmissione della notizia di reato entro il termine ordinario di decadenza per l’esercizio della pretesa fiscale. Dall’entrata in vigore di questa nuova disposizione saranno pertanto due i presupposti per il raddoppio dei termini per l’accertamento, ossia che sia stata presentata nei termini la denuncia di reato ed inoltre che il giudice tributario, se è stata fatta richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio, abbia accertato incidentalmente la sussistenza dei presupposti che imponevano all’Ufficio l’inoltro della “notitia criminis” per uno dei reati tributari previsti dal d. lgs. n. 74/2000. Occorre poi considerare che la denuncia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. non può ritenersi assorbita dalla trasmissione all’Autorità giudiziaria del processo verbale di constatazione, dovendo essa estrinsecarsi in un atto autonomo avente i requisiti di cui all’art. 332 c.p.p.

Per il raddoppio dei termini dell'accertamento tributario necessaria la denuncia di reato

RANDAZZO, FRANCESCO
2015-01-01

Abstract

La bozza del Decreto legislativo che attua la delega per la Riforma del sistema fiscale all’art. 2 condiziona l’applicabilità della norma sul raddoppio dei termini per l’accertamento alla trasmissione della notizia di reato entro il termine ordinario di decadenza per l’esercizio della pretesa fiscale. Dall’entrata in vigore di questa nuova disposizione saranno pertanto due i presupposti per il raddoppio dei termini per l’accertamento, ossia che sia stata presentata nei termini la denuncia di reato ed inoltre che il giudice tributario, se è stata fatta richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio, abbia accertato incidentalmente la sussistenza dei presupposti che imponevano all’Ufficio l’inoltro della “notitia criminis” per uno dei reati tributari previsti dal d. lgs. n. 74/2000. Occorre poi considerare che la denuncia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. non può ritenersi assorbita dalla trasmissione all’Autorità giudiziaria del processo verbale di constatazione, dovendo essa estrinsecarsi in un atto autonomo avente i requisiti di cui all’art. 332 c.p.p.
2015
notizia di reato; accertamento; decadenza
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