L'articolo esamina la legge n. 45 del 16 aprile 2009 con cui il legislatore italiano ha ratificato il II Protocollo della Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stipulato all’Aja il 26 marzo 1999, ed ha adottato la legislazione di adeguamento dell’ordinamento interno. La Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato rappresenta, insieme ai successivi protocolli, il nucleo fondamentale della disciplina internazionale in materia di tutela dei beni cultu-rali, espressione di una nuova concezione giuridica, in base alla quale, come si sancisce nel preambolo alla Convenzione, “i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale”, “la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo” e tale patrimonio non va tutelato, quindi, in quanto proprietà dello Stato o del singolo individuo ; i beni in questione devono essere tutelati per il valore intrinseco della cultura . I principi fondamentali contenuti nella Conven-zione sono considerati ormai parte del diritto consuetudinario, in modo da vin-colare anche gli Stati che non sono parti contraenti . Le previsioni della Convenzione dell’Aja del 1954 si sono, però, rivelate insufficienti, sul piano operativo, per garantire un’adeguata tutela dei beni cul-turali . Nel frattempo, tra l’altro, erano intervenuti fondamentali documenti in-ternazionali in materia di tutela dei beni culturali, quali la Convenzione UNE-SCO sul Patrimonio Culturale Mondiale del 1972 e la Convenzione di Parigi del 1970; lo Statuto del Tribunale per i crimini di guerra nell’ex Yugoslavia e lo Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998 che hanno configurato e-spressamente una responsabilità penale internazionale individuale per crimini di guerra contro beni culturali o beni civili (art. 3 StTPY e art. 8 StCPI). Si perviene così nel 1999 alla stipula del II Protocollo (entrato in vigore il 9 marzo del 2004) che rappresenta un provvedimento autonomo, che può essere recepito anche dagli Stati-non parte della Convenzione del ’54, e il cui campo di applicazione rimane immutato rispetto alla Convenzione. In materia di responsabilità penale il II Protocollo assume un’importanza fondamentale, innanzitutto, perché ribadisce la responsabilità degli Stati (confi-gurabile negli obblighi di restituzione e riparazione), ma soprattutto perché è stato ridefinito il principio della responsabilità penale individuale per violazioni intenzionalmente e deliberatamente commesse oltre i limiti della necessità mili-tare, da configurarsi secondo i due livelli delineati dallo Statuto della Corte Pe-nale Internazionale: una responsabilità penale nazionale, in base alla legislazio-ne interna degli Stati, ed una internazionale riferita ai nuovi crimini di guerra individuati nello stesso Statuto . Il Protocollo chiarisce, inoltre, quali sono le violazioni che costituiscono sempre illeciti penali e che devono essere punite con “pene” appropriate nel quadro degli ordinamenti giuridici interni degli Stati parte, indicando all’art. 15 cinque fattispecie la cui consumazione, commessa intenzionalmente e in violazione della Convenzione del 1954 e del II Protocol-lo, comporta la responsabilità penale dell’autore.

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI NELL’AMBITO DI UN CONFLITTO ARMATO: LA LEGGE N. 45/2009 (Ratifica del II Protocollo della Convenzione dell’Aja per la tutela dei beni culturali del 1954)

MAUGERI, Anna Maria
2010-01-01

Abstract

L'articolo esamina la legge n. 45 del 16 aprile 2009 con cui il legislatore italiano ha ratificato il II Protocollo della Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stipulato all’Aja il 26 marzo 1999, ed ha adottato la legislazione di adeguamento dell’ordinamento interno. La Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato rappresenta, insieme ai successivi protocolli, il nucleo fondamentale della disciplina internazionale in materia di tutela dei beni cultu-rali, espressione di una nuova concezione giuridica, in base alla quale, come si sancisce nel preambolo alla Convenzione, “i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale”, “la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo” e tale patrimonio non va tutelato, quindi, in quanto proprietà dello Stato o del singolo individuo ; i beni in questione devono essere tutelati per il valore intrinseco della cultura . I principi fondamentali contenuti nella Conven-zione sono considerati ormai parte del diritto consuetudinario, in modo da vin-colare anche gli Stati che non sono parti contraenti . Le previsioni della Convenzione dell’Aja del 1954 si sono, però, rivelate insufficienti, sul piano operativo, per garantire un’adeguata tutela dei beni cul-turali . Nel frattempo, tra l’altro, erano intervenuti fondamentali documenti in-ternazionali in materia di tutela dei beni culturali, quali la Convenzione UNE-SCO sul Patrimonio Culturale Mondiale del 1972 e la Convenzione di Parigi del 1970; lo Statuto del Tribunale per i crimini di guerra nell’ex Yugoslavia e lo Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998 che hanno configurato e-spressamente una responsabilità penale internazionale individuale per crimini di guerra contro beni culturali o beni civili (art. 3 StTPY e art. 8 StCPI). Si perviene così nel 1999 alla stipula del II Protocollo (entrato in vigore il 9 marzo del 2004) che rappresenta un provvedimento autonomo, che può essere recepito anche dagli Stati-non parte della Convenzione del ’54, e il cui campo di applicazione rimane immutato rispetto alla Convenzione. In materia di responsabilità penale il II Protocollo assume un’importanza fondamentale, innanzitutto, perché ribadisce la responsabilità degli Stati (confi-gurabile negli obblighi di restituzione e riparazione), ma soprattutto perché è stato ridefinito il principio della responsabilità penale individuale per violazioni intenzionalmente e deliberatamente commesse oltre i limiti della necessità mili-tare, da configurarsi secondo i due livelli delineati dallo Statuto della Corte Pe-nale Internazionale: una responsabilità penale nazionale, in base alla legislazio-ne interna degli Stati, ed una internazionale riferita ai nuovi crimini di guerra individuati nello stesso Statuto . Il Protocollo chiarisce, inoltre, quali sono le violazioni che costituiscono sempre illeciti penali e che devono essere punite con “pene” appropriate nel quadro degli ordinamenti giuridici interni degli Stati parte, indicando all’art. 15 cinque fattispecie la cui consumazione, commessa intenzionalmente e in violazione della Convenzione del 1954 e del II Protocol-lo, comporta la responsabilità penale dell’autore.
2010
tutela ; beni; culturali; protection; cultural; property
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/33595
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