In contrast with the punitive nature attributed to preventive confiscation (Occhipinti judgment), as a result of the recent reforms, the Supreme Court’s ruling in Joint Session reaffirms its merely preventive nature, which makes it comparable comparable to the security measure and not subject to the principle of non-retroactivity pursuant to article 25, subparagraph 2 of the Italian Constitution. Such an extreme position is questionable, even where it attempts to justify the equivalence of generic danger to society and qualified danger. It also denies the higher standard of proof of the illegal origin of the assets required of the prosecution. However this judgement is valuable when it demands a time correlection between the danger posed to society and the time of purchase of assetts thus limiting the material scope of the confiscation and better guaranteeing the right of defense. The ruling belongs to a more general (supranational) trend in favor of confiscation without conviction, as is strongly affirmed by the recent judgment of the ECtHR in the Gogitidze case.

In contrasto con l’affermazione della natura punitiva della confisca di prevenzione (sentenza Occhipinti) in seguito alle recenti riforme, le SU ne ribadiscono la mera natura preventiva, equiparabile alla misura di sicurezza e sottratta al principio di irretroattività ex art. 25, c. 2 Cost.. Tale esasperata e criticabile presa di posizione, anche laddove tenta di giustificare l’equiparazione tra la pericolosità qualificata e la pericolosità generica e nega l’intensificazione dello standard probatorio a carico dell’accusa, è tuttavia apprezzabile per la valorizzazione del requisito della correlazione temporale tra la pericolosità sociale e il momento dell’acquisto dei beni, così delimitando l’ambito di applicazione della confisca e meglio garantendo il diritto di difesa. La sentenza si inserisce in un più generale orientamento, anche sovrannazionale, di favore nei confronti della confisca senza condanna, come emerge vigorosamente dalla recente sentenza della Corte EDU nel caso Gogitidze.

Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture.

MAUGERI, Anna Maria
2015-01-01

Abstract

In contrast with the punitive nature attributed to preventive confiscation (Occhipinti judgment), as a result of the recent reforms, the Supreme Court’s ruling in Joint Session reaffirms its merely preventive nature, which makes it comparable comparable to the security measure and not subject to the principle of non-retroactivity pursuant to article 25, subparagraph 2 of the Italian Constitution. Such an extreme position is questionable, even where it attempts to justify the equivalence of generic danger to society and qualified danger. It also denies the higher standard of proof of the illegal origin of the assets required of the prosecution. However this judgement is valuable when it demands a time correlection between the danger posed to society and the time of purchase of assetts thus limiting the material scope of the confiscation and better guaranteeing the right of defense. The ruling belongs to a more general (supranational) trend in favor of confiscation without conviction, as is strongly affirmed by the recent judgment of the ECtHR in the Gogitidze case.
2015
In contrasto con l’affermazione della natura punitiva della confisca di prevenzione (sentenza Occhipinti) in seguito alle recenti riforme, le SU ne ribadiscono la mera natura preventiva, equiparabile alla misura di sicurezza e sottratta al principio di irretroattività ex art. 25, c. 2 Cost.. Tale esasperata e criticabile presa di posizione, anche laddove tenta di giustificare l’equiparazione tra la pericolosità qualificata e la pericolosità generica e nega l’intensificazione dello standard probatorio a carico dell’accusa, è tuttavia apprezzabile per la valorizzazione del requisito della correlazione temporale tra la pericolosità sociale e il momento dell’acquisto dei beni, così delimitando l’ambito di applicazione della confisca e meglio garantendo il diritto di difesa. La sentenza si inserisce in un più generale orientamento, anche sovrannazionale, di favore nei confronti della confisca senza condanna, come emerge vigorosamente dalla recente sentenza della Corte EDU nel caso Gogitidze.
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